Gli atti impugnabili nel nuovo testo unico della giustizia tributaria e il comma di troppo
di Vincenzo Fusco
A pochi mesi dall’applicazione, dal 1° gennaio 2027, del testo unico della giustizia tributaria approvato con il Dlgs. 14/11/2024, n. 175, è opportuno iniziare a familiarizzare con il nuovo assetto, anche per la diversa numerazione e collocazione delle disposizioni.
L’articolo. 21, comma 1, L. 111/2023 – lo si ricorda – aveva affidato al legislatore delegato il riordino, il coordinamento e l’aggiornamento della normativa vigente, con ciò conferendo al Dlgs. n. 175/2024 una funzione essenzialmente compilativa.
Un primo banco di prova è offerto dalla disposizione che autorevole dottrina (Glendi), cui si deve la sua stessa elaborazione, ha definito la “Grundnorm dell’intero sistema del diritto tributario”: la norma sugli atti impugnabili e sull’oggetto del ricorso, già contenuta nell’articolo 19 del Dlgs. 546/1992 e ora trasfusa nell’articolo 65 del citato testo unico.
Accanto al necessario coordinamento dei richiami relativi all’iscrizione ipotecaria e al fermo amministrativo, ora ricondotti rispettivamente agli articoli 178 e 187 del testo unico in materia di versamenti e riscossione – in luogo delle corrispondenti disposizioni del Dpr 602/1973, anch’esso avviato al congedo – compare un comma 4 apparentemente inedito.
L’inedito, però, è solo relativo, poiché la disposizione riprende gli articoli 61, Dpr 600/1973 e 59, Dpr 633/1972, riassemblandone contenuto, lessico e funzione con una tecnica redazionale piuttosto incerta. Già dopo una prima lettura che, sul piano semantico suscita quasi indulgenza tanto è raffazzonata, si cerca di approfondirne l’esegesi, al cui esito giunge inevitabile la domanda: ce n’era davvero bisogno?
La risposta mi pare possa affidarsi allo stesso testo, il quale tradisce una scarsa attenzione alla prospettiva storico-sistematica e restituisce l’impressione di un legislatore delegato prostrato nel ricreare, sotto nuova numerazione, un problema che l’evoluzione normativa aveva già ampiamente superato.
Di per sé l’obiettivo dichiarato della norma è quello di chiarire che l’annullabilità può essere eccepita a pena di decadenza solo entro il primo grado di giudizio.
Ma i citati articoli 61 del 600 e 59 del 633 appartenevano a una fase storica nella quale l’ordinamento tributario conosceva numerose ipotesi qualificate testualmente come nullità, senza tuttavia disporre di una regolamentazione generale capace di distinguerne il regime da quello dell’annullabilità. Era quindi comprensibile l’esigenza nel legislatore di precisare che quelle nullità non andavano tecnicamente intese come invalidità da poter essere rilevate anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quanto piuttosto in termini di annullabilità, il cui regime è, per l’appunto, quello di rilevabilità ad istanza di parte entro il primo grado di giudizio.



