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Fisco

Gli accertamenti del Fisco praticamente non finiscono mai

di Luigi Lovecchio

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Blast
gen 27, 2026
∙ A pagamento

L’Amministrazione finanziaria ha il potere di correggere le sanzioni inizialmente irrogate al contribuente, provvedendo ad emettere un nuovo atto che commina le sanzioni in misura maggiorata, nell’esercizio del potere di autotutela sostitutiva.

Con l’ordinanza n. 1284/2026, la Corte di Cassazione conferma l’orientamento inaugurato con il noto arresto delle Sezioni Unite n. 30051/2024, che ha di fatto svuotato di contenuto il principio del divieto di bis in idem, introdotto con la riforma dello Statuto dei diritti del contribuente nell’articolo 9 bis, legge 212/2000.

Nell’attuale assetto ordinamentale, disegnato dalla giurisprudenza di vertice, dunque, non solo il Fisco può emettere atti di accertamento, in molti casi, senza limiti temporali (si veda Blast del 5 dicembre scorso), ma può ritornare sullo stesso contribuente e per il medesimo anno sostanzialmente per un numero indeterminato di volte. Vediamo come.

Prima della citata sentenza delle Sezioni Unite, i casi in cui l’Agenzia delle Entrate era (ed è) legittimata a reiterare l’azione accertativa erano sostanzialmente due: l’accertamento parziale e l’accertamento integrativo.

Il primo, previsto nell’articolo 41 bis, DPR 600/1973, per le imposte dirette, e nell’articolo 54, comma 4, DPR 633/1972, per l’Iva, ha un raggio di operatività che è stato ampliato oltre misura, sempre grazie alle interpretazioni della Cassazione. Per legittimare l’emissione di un accertamento parziale – che come ricordato su Blast del 22 gennaio scorso , non è una metodologia autonoma di accertamento ma una peculiare modalità procedurale – è infatti sufficiente il recepimento tal quale di un elemento istruttorio sufficiente a fondare una rettifica, da qualunque parte esso provenga, sia se internamente all’Ufficio sia se riveniente da segnalazioni di terzi. L’aspetto dirimente è rappresentato dal fatto che il suddetto elemento non richieda ulteriori valutazioni critiche da parte del funzionario procedente.

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