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Diritto

Giusta causa o sanzione lieve? Quando la Cassazione sorprende il buon senso

di Claudio Garau

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Blast
set 05, 2025
∙ A pagamento
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Non lo si scopre di certo oggi: le cause in tema di licenziamento approdano in Cassazione, con una frequenza che la dice lunga sull'incertezza della materia. L'ultima parola spetta ai giudici di piazza Cavour, ma non sempre le loro conclusioni coincidono con il “comune sentire” di chi, giornalmente, deve gestire un'azienda. Lo dimostra la recente sentenza n. 22593/2025, che ha escluso la legittimità dell'espulsione, per ragioni disciplinari, di un dipendente colpevole di aver danneggiato l'auto di un collega nel parcheggio aziendale.

Un episodio che, almeno a prima vista, parrebbe paradigmatico di quella “giusta causa” (articolo 2119 c.c.) che, per la sua gravità, rompe immediatamente il rapporto di fiducia tra le parti del contratto di lavoro e non consente neanche le prosecuzione provvisoria del rapporto. Ebbene, da parte della Suprema Corte la “lettura” del caso non ha aderito a questo esito, avendo la Cassazione ricondotto tale comportamento alla conseguenza della mera sanzione conservativa. Una decisione che, a ben vedere, lascia più di un interrogativo aperto.

L'episodio si palesa immediatamente nella sua intrinseca inciviltà. Il dipendente, appena giunto in azienda come passeggero a bordo di un'automobile, scende, sputa sulla vettura di un collega e ne danneggia lo specchietto laterale con un calcio, staccandolo e portandolo via. Atti vandalici inequivocabili e gesti che appaiono del tutto sproporzionati rispetto al loro (eventuale) “movente”. Venuto a conoscenza dei fatti in oggetto, il datore avviò il procedimento disciplinare ex articolo 7 Statuto dei lavoratori, irrogando - a sua conclusione - il licenziamento in tronco e senza preavviso.

Ne seguì la contestazione della sanzione e una disputa legale, con il giudice di primo grado che smontò la decisione datoriale e ridimensionò l'episodio a infrazione punibile con multa o sospensione, richiamando l'articolo 53, lett. h), del Ccnl Gomma-Plastica applicato al rapporto: vale la mera sanzione conservativa verso chi “commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene”.

Summum ius, summa iniuria!, avrebbe forse esclamato Cicerone. E in effetti un caso giudiziario come questo ricorda che, talvolta, l'applicazione “troppo” rigida e letterale delle regole giuridiche può portare a sentenze-paradosso e specchio dell'allontanamento della giustizia formale da quella sostanziale.

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