Gestione dell’immagine e abuso del diritto: il “caso Chiellini” e la libertà di risparmio d’imposta
di Andrea Gaeta
Con cinque ordinanze “gemelle” del 31 ottobre 2025 (n. 28779, 28780, e da 28782 a 28784) la Corte di cassazione ha escluso la configurabilità dell’abuso del diritto in una vicenda riguardante il noto calciatore Giorgio Chiellini, che nel 2008 aveva costituito con il fratello una società per la gestione dei propri diritti d’immagine.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la società era una mera interposizione priva di sostanza economica, finalizzata a imputare redditi di lavoro autonomo o “diversi” (articolo 67 del Tuir) a un soggetto Ires, con un’imposizione complessiva inferiore. La Cassazione ha invece confermato le decisioni di merito, che avevano riconosciuto la piena legittimità dell’operazione e il carattere (oltre che lecito) minimo del risparmio d’imposta, pari a circa l’uno per cento.
La motivazione richiama ampiamente l’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente e il suo “antesignano”, l’articolo 37-bis del Dpr n. 600/1973, sottolineando che l’abuso del diritto è configurabile solo quando l’operazione, pur formalmente conforme alla legge, tradisca la ratio delle norme fiscali o si ponga in contrasto con i principi dell’ordinamento. Tale impostazione trova fondamento nel principio, di derivazione costituzionale (articolo 53), per cui l’imposizione deve corrispondere alla reale capacità contributiva, ma non può spingersi fino a censurare la scelta tra alternative legittime offerte dall’ordinamento.
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