Garlasco, il sequestro probatorio di dispositivi informatici e il canone di proporzionalità - La Cassazione penale nel solco di Italgomme e Ferrieri-Bonassisa
di Andrea Gaeta e Lorenzo Romano
Con la sentenza n. 3621 del 28 gennaio scorso, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia avverso il provvedimento con cui il Tribunale del riesame aveva annullato il decreto di sequestro probatorio di iPhone, personal computer portatili, chiavette USB e diverso materiale informatico, disponendone la restituzione unitamente ai dati già estratti.
Il procedimento (assurto agli onori della cronaca) riguardava Mario Venditti, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, indagato per il reato di corruzione in atti giudiziari ex articolo 319-ter c.p., con l’accusa di aver ricevuto denaro per favorire Andrea Sempio nell’ambito del noto procedimento penale di Garlasco.
La pronuncia in esame non è un intervento isolato nella produzione recente della Sesta Sezione in materia di digital evidence, ma si inserisce in una linea giurisprudenziale ormai consolidata che, traendo alimento dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha elaborato un vero e proprio statuto del sequestro probatorio di dati informatici. Quello che la rende degna di specifica attenzione è la convergenza, tanto nelle premesse argomentative quanto nelle conclusioni operative, con le due recenti e dirompenti condanne dell’Italia da parte della Corte di Strasburgo: la sentenza Italgomme Pneumatici e la sentenza Ferrieri e Bonassisa. Tre provvedimenti formalmente distanti per natura (penale il primo, tributaria gli altri), eppure accomunati da una medesima logica: il divieto di acquisizione indiscriminata e meramente esplorativa del patrimonio informativo altrui.
Il Tribunale di Brescia aveva annullato il decreto di sequestro rilevando che, pur essendo stato il tema di indagine sufficientemente definito (le indagini del 2016-2017 a carico di Sempio, i rapporti tra inquirenti e la famiglia Sempio, i flussi di danaro), il decreto non aveva individuato criteri di selezione dei dati da estrapolare dai dispositivi. In altri termini, l’oggetto della ricerca e il metodo della ricerca medesima erano stati sovrapposti, confusi in un unico enunciato. Il PM aveva indicato cosa cercare, ma non come selezionarlo dall’immenso patrimonio informativo custodito nei device.
La Cassazione ha confermato questa lettura con motivazione particolarmente articolata. Dopo aver premesso che lo smartphone e il computer sono dispositivi destinati per natura a raccogliere informazioni personali e riservate (sicché non è necessario che la parte adduca o dimostri alcun pregiudizio specifico, essendo l’interesse in re ipsa) la Corte ha ribadito la regola già enunciata dalla stessa sezione 6 in precedenti pronunce: il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici deve illustrare, in alternativa, o le ragioni per cui è necessario un sequestro omnicomprensivo, oppure le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione del materiale informatico archiviato. Tale distinzione non è formale: la selezione deve operare ex ante e ab origine, non affidarsi ex post alla discrezionalità degli ausiliari tecnici.
Pur riconoscendo esplicitamente che le parole-chiave sono solo uno dei possibili criteri selettivi (e nella specie neppure il più efficace, data la vastità del materiale), la Cassazione ha sancito che il vizio del decreto bresciano non era nell’assenza di parole-chiave, bensì nella sostanziale coincidenza tra oggetto di indagine e criterio di selezione: il PM aveva descritto il tema investigativo e lo aveva elevato, senza ulteriore elaborazione, a criterio di scelta dei dati da prelevare. In questo modo il vincolo reale non era stato commisurato ab origine all’esigenza di estrapolare i soli dati strumentali alla ricerca della prova, palesando un carattere marcatamente esplorativo.
Come noto ai lettori di Blast, la sentenza Italgomme e il successivo caso Ferrieri e Bonassisa hanno sancito un principio inequivocabile, ossia che non può essere consentita, come invece consente la normativa italiana, in violazione dei parametri della Convenzione, la c.d. fishing expedition, ossia la ricerca indiscriminata di prove, senza che l’autorità fiscale sia tenuta a delimitare ex ante l’oggetto, il perimetro temporale e le modalità dell’accesso, che – in sostanza – deve sempre essere motivato.
Soprattutto, da Ferreri e Bonassisa emerge che perimetro di tutela dell’articolo 8 CEDU non è definito dalla natura del supporto materiale, bensì dalla qualità dell’informazione, personale e privata, potenzialmente rivelatrice di aspetti significativi della vita dell’individuo.



