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Fisco

Fuori gli accertamenti dalla nuova rottamazione quinquies

di Simona Baseggio e Barbara Marini

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Blast
ott 20, 2025
∙ A pagamento
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Con l’approvazione del disegno di legge di bilancio per il 2026, il Consiglio dei ministri ha delineato una nuova edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ribattezzata rottamazione quinquies. La misura si applica ai ruoli consegnati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, ma con un perimetro oggettivo più ristretto rispetto al passato. Sono infatti inclusi i carichi derivanti da liquidazione automatica delle dichiarazioni (articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973, articolo 54-bis e 54-ter del D.P.R. 633/1972), da controllo formale (articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973) e da omesso versamento dei contributi INPS, ad esclusione di quelli derivanti da accertamento. Restano quindi escluse le somme derivanti da attività di accertamento, a conferma di una scelta selettiva che privilegia chi ha dichiarato ma non ha pagato rispetto a chi non ha dichiarato affatto.

Sul piano soggettivo, non sono previste condizioni di accesso legate al reddito o alla natura del contribuente, potendone beneficiare tanto le persone fisiche quanto i soggetti giuridici. La definizione, che si formalizza con apposita istanza da presentare entro il 30 aprile 2026, consente di estinguere i debiti versando unicamente il capitale e le spese di notifica ed esecutive, con esclusione integrale delle sanzioni, degli interessi di mora e degli aggi di riscossione. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure mediante un piano di 54 rate bimestrali, distribuite fino al 2035, con applicazione di interessi del 4 per cento annuo a partire dal 1° agosto 2026.

La struttura dilatoria, tra le più ampie mai previste, trasforma di fatto la rottamazione in uno strumento di rateazione alternativa, destinato a convivere con le forme ordinarie di dilazione previste dal D.P.R. 602/1973. Ma a differenza di queste ultime, la rottamazione comporta un abbattimento rilevante del debito complessivo: il contribuente versa il solo capitale, escludendo integralmente sanzioni, interessi di mora e aggio. Il vantaggio non si misura soltanto sulla durata del piano, ma sull’effettiva entità dell’importo dovuto, con una riduzione che, in molti casi, può superare la metà del carico originario. L’accesso alla definizione produce effetti immediati: sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, blocco di nuove iscrizioni di fermi o ipoteche, sospensione delle procedure esecutive e piena regolarità del contribuente ai fini del DURC.

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