Fotovoltaico nella precompilata: quando tassare conviene al contribuente
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Con l’avvento della “precompilata”, difficilmente possono ancora sfuggire alla tassazione i redditi diversi che un tempo il contribuente “dimenticava” di comunicare al proprio commercialista. È il caso dei proventi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici per l’energia immessa in rete dagli impianti fotovoltaici di piccola taglia: il GSE trasmette ormai direttamente all’Agenzia delle Entrate gli importi corrisposti alle persone fisiche non titolari di partita IVA, che il contribuente si ritrova così già quantificati nel proprio modello, pronti per essere tassati.
La qualificazione di queste somme è consolidata. Per gli impianti fino a 20 kW asserviti all’abitazione, i corrispettivi percepiti per l’energia prodotta in esubero rispetto al fabbisogno costituiscono redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR, come chiarito già dalla circolare n. 46/E del 2007. Restano fuori dal computo l’energia autoconsumata, che genera un semplice risparmio di spesa, e le tariffe incentivanti del Conto Energia, che la medesima prassi qualifica come contributi irrilevanti ai fini delle imposte dirette quando percepiti in ambito privatistico. L’imponibile riguarda dunque soltanto il valore dell’energia ceduta e monetizzata.
Letta in superficie, questa emersione automatica appare come l’ennesima stretta. Eppure, oltre l’apparenza, essa può rivelarsi tutt’altro che penalizzante e tradursi anzi in un vantaggio concreto, per una ragione spesso trascurata perché controintuitiva: la tassazione di un reddito può generare un risparmio superiore all’imposta che essa stessa determina.



