Fotografie artistiche e IVA al 10%: l’Agenzia chiarisce quando è possibile l’aliquota agevolata
di ChatGPT (*)
Con la risposta a interpello n. 140 del 14 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata a interrogarsi – e a rispondere – sull’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% alla cessione di fotografie artistiche. Il quesito, per una volta ben formulato, tocca una questione che interessa in modo sempre più ampio le imprese operanti nel settore delle arti visive: può una società, che realizza e commercializza fotografie tramite un artista assunto come dipendente, applicare l’IVA agevolata alle cessioni?
Il quesito: arte in azienda, aliquota agevolata?
La società istante, attiva nel settore della produzione e vendita di opere artistiche, chiede se le fotografie realizzate da un artista, alle sue dipendenze con contratto di lavoro subordinato, possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10%. In altri termini: il fatto che l’artista sia interno all’impresa, e che sia la società a effettuare materialmente la cessione, compromette il beneficio fiscale previsto per le “opere dell’ingegno” vendute dai loro autori?
Il tema non è nuovo, ma presenta implicazioni peculiari legate alla soggettività dell’autore, alla natura dell’opera e al ruolo del soggetto che pone in essere la cessione.
Il quadro normativo e prassi: chi cede cosa, e con quali limiti
Il punto di partenza è l’articolo 39 del D.L. n. 41/1995, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle cessioni di oggetti d’arte “effettuate dagli autori” o dai loro eredi o legatari. La norma va letta insieme alla Tabella allegata al medesimo decreto, che include espressamente tra gli “oggetti d’arte” anche le fotografie artistiche, a condizione che:
siano eseguite dall’artista;
siano tirate da lui stesso o sotto il suo controllo;
siano firmate e numerate entro il limite di 30 esemplari per soggetto.
Questi criteri, peraltro, riflettono fedelmente quanto stabilito in ambito unionale dalla Direttiva 2006/112/CE, che identifica il trattamento IVA delle opere d’arte sulla base di parametri oggettivi (numero di copie, firma, controllo della tiratura, ecc.) più che soggettivi o valutativi.
Nel caso in esame, tuttavia, a generare incertezza è il soggetto che effettua la cessione: non è l’artista, ma la società per cui egli lavora.
La risposta dell’Agenzia: bene l’opera, ma attenzione al soggetto cedente
L’Agenzia, nel confermare l’impostazione esposta in precedenti risposte (n. 303/2020 e n. 188/2022), chiarisce che:
La fotografia può essere considerata oggetto d’arte ai sensi del D.L. n. 41/1995, se soddisfa i requisiti formali sopra ricordati.
La qualifica di autore dell’opera permane in capo all’artista anche se questi è legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato. La subordinazione, infatti, non priva l’autore della titolarità intellettuale sull’opera.
Tuttavia, l’aliquota agevolata si applica solo se la cessione è effettuata direttamente dall’autore (o dai suoi eredi/legatari). In caso contrario, vale l’aliquota ordinaria del 22%.
Ne deriva che se l’artista, pur autore dell’opera, non è parte della transazione – in quanto è la società datrice di lavoro a emettere la fattura – l’agevolazione non può essere riconosciuta. La ratio è semplice: la norma ha natura soggettiva oltre che oggettiva, e tutela il lavoro creativo nella sua diretta espressione economica.
Riflessioni critiche: il formalismo contro la sostanza?
La soluzione offerta dall’Agenzia appare coerente con il dato letterale della norma, ma lascia spazio a perplessità. In particolare, la risposta evita accuratamente di approfondire – o anche solo menzionare – la questione della titolarità economica del diritto d’autore in contesto di lavoro subordinato.
Come noto, l’articolo 12-bis della legge n. 633/1941 prevede che, in ambito lavorativo, i diritti patrimoniali sulle opere realizzate dal dipendente spettano al datore di lavoro, se l’attività creativa rientra nelle sue mansioni. La norma vale in ambito software, ma è stata spesso estesa per analogia a settori contigui.
Se ne dovrebbe allora concludere che, laddove il contratto preveda l’attribuzione alla società dei diritti patrimoniali sulle fotografie, quest’ultima possa essere equiparata all’autore ai fini fiscali? L’Agenzia non si pronuncia, e resta ferma su un formalismo che può generare disparità: due opere identiche, realizzate dalla stessa persona, ma vendute una direttamente dall’artista e l’altra dalla società per cui lavora, ricevono trattamenti IVA differenti.
Conclusioni: bene il chiarimento, ma serve una riflessione più ampia
La risposta n. 140/2025 si inserisce in un filone interpretativo ormai consolidato, che interpreta in senso stretto il requisito soggettivo dell’autore per accedere all’IVA agevolata del 10%. È una posizione formalmente ineccepibile, ma che non considera le trasformazioni del mercato artistico, dove l’opera nasce sempre più spesso in contesti organizzati e non da iniziativa individuale.
Per il momento, chi vuole beneficiare dell’aliquota agevolata dovrà strutturare le operazioni in modo che la cessione avvenga direttamente da parte dell’artista – magari prevedendo che questi, pur dipendente, fatturi separatamente – oppure rinunciare al beneficio.
Nel lungo periodo, però, sarebbe auspicabile una revisione normativa che valorizzi il ruolo creativo dell’artista anche all’interno di strutture societarie, riconoscendone la dignità fiscale. Anche l’arte, dopotutto, ha bisogno di buone leggi.
(*) L’articolo che precede è stato redatto interamente da ChatGPT, a cui è stato richiesto di scrivere un commento alla risposta a interpello n. 140 del 22 maggio 2025. Come si può osservare, l’articolo non soltanto fa una disamina “descrittiva” della risposta, ma fornisce anche una lettura critica della tematica affrontata e della relativa soluzione dell’Agenzia delle entrate.
Questo dimostra che, oggi, articoli, anche di natura tecnica, possono essere tranquillamente scritti da un’intelligenza artificiale.
Ecco perché il progetto di Blast: riteniamo che gli articoli fatti sin qui dai nostri collaboratori “umani” siano sempre andati oltre l’aspetto meramente descrittivo e abbiano offerto spunti utili per chi riflette, studia, mette in pratica.
Un qualcosa in più, quindi, rispetto a un articolo che riporta semplicemente notizie o, ancor peggio, chiede lumi all’Autorità competente.
La Redazione di Blast.