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Fisco

Fatture ricevute a cavallo d’anno, il Tribunale UE anticipa la detrazione

di Andrea Gaeta e Maurizio Nadalutti

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feb 16, 2026
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In tema di Iva, non è passata inosservata la recente sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 febbraio 2026, causa T-689/24, con la quale è stato stabilito che una normativa nazionale non può vietare al soggetto passivo di portare in detrazione il tributo comunitario nell’anno in cui è divenuto esigibile, anche se la relativa fattura viene ricevuta nell’anno successivo, purché il cessionario committente entri in possesso del documento prima della presentazione della dichiarazione annuale.

Si tratta di una statuizione senz’altro da accogliere con favore, in quanto la gestione della detrazione IVA per le fatture “a cavallo d’anno” ha sempre rappresentato un nodo complesso per gli operatori economici. Va infatti rammentato che l’articolo 1 del Dpr n. 100/1998, pur consentendo in linea generale di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA nella liquidazione relativa al mese di effettuazione dell’operazione anche se le fatture di acquisto sono ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo, prevede una specifica eccezione per i «documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente».

All’atto pratico, ciò significa che, per un’operazione effettuata a dicembre 2025, con fattura trasmessa al sistema di interscambio a gennaio del 2026 (rispettando comunque il termine di 12 giorni per l’emissione), se da un lato il cedente/prestatore deve far confluire l’IVA a debito nella liquidazione dell’ultimo mese o trimestre del 2025, dall’altro lato il cessionario/committente è obbligato a differire la detrazione alla prima liquidazione del 2026 (con il limite massimo costituito dalla scadenza per la presentazione della relativa dichiarazione, ossia – ad oggi – il 30/04/2027).

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