Anche sulle fatture ricevute in ritardo per acquisti intracomunitari spetta il diritto di detrazione, a condizione che il suo esercizio avvenga entro il termine di prescrizione e l’operatore sia in buona fede. E ciò, anche oltre la scadenza prevista dal diritto nazionale per procedere con una rettifica della dichiarazione relativa al periodo d’effettuazione degli acquisti e anche se sia stata respinta un’alternativa richiesta di rimborso. Così si è espressa la Corte di giustizia europea nella sentenza C-521/24 del 12 marzo scorso (con plurimi richiami al precedente nella causa C-895/19), esaminando una vicenda relativa a una società ungherese che faceva valere nel 2021 la detrazione dell’imposta su acquisti degli anni dal 2016 al 2018. Sono i principi di effettività, proporzionalità e neutralità fiscale a imporre una simile soluzione, né vale invocare ragioni di certezza del diritto per negare la detrazione, laddove tali ragioni, come nel caso di specie, porterebbero a renderne impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio.
Di là del fatto che la pronuncia non contiene indicazioni esplicite utili a comprendere se il debito tributario relativo all’acquisto intracomunitario sia stato assolto o meno al momento d’effettuazione dell’operazione e se sia stata quindi solo rinviata la detrazione alla data di entrata in possesso delle fatture, resta il fatto che la sentenza fissa chiaramente il principio per cui tale detrazione spetta anche se le condizioni che ne legittimano l’esercizio (il possesso delle fatture, nella fattispecie) si realizzano in un momento successivo. Il che, rileva tanto in relazione alla ricezione tardiva di fatture per operazioni in regime IVA ordinario, quanto – ed è l’aspetto sul quale ci s’intrattiene nel presente contributo – con riguardo alle situazioni in cui la detrazione va coordinata con l’applicazione del meccanismo del reverse charge (interno o esterno).
In relazione alle vicende del primo tipo, non possono esservi dubbi. Stante la regola per cui la detrazione è esercitabile per il periodo d’imposta in cui sono verificate entrambe le condizioni, sostanziale (esigibilità del tributo) e formale (possesso del documento), è consequenziale concludere che ricevere una fattura in ritardo non pregiudica il diritto (risposte a interpello n. 267 e n. 531 del 2020). Resta peraltro fermo che l’inerzia del cessionario/committente a fronte del ritardo del cedente/prestatore nazionale nell’emissione della fattura può determinare conseguenze sanzionatorie ai sensi dell’art. 6, comma 8, del Dlgs n. 471/1997.
Ma altrettanto dovrebbe dirsi per la detrazione dell’IVA su acquisti di beni/servizi per i quali opera l’inversione contabile. Il tema è tuttavia più complesso, visto che, nel sistema del reverse charge, il cessionario/committente concentra in sé il ruolo di debitore dell’imposta e quello di soggetto legittimato alla detrazione. Limitandosi agli acquisti intracomunitari di beni, per restare in linea con lo spunto della sentenza menzionata in apertura (e nonostante che la questione riguardi, più in generale e con le dovute distinzioni, anche le altre operazioni territorialmente rilevanti di cui all’articolo 17, comma 2, Dpr n. 633/1972 e altresì quelle soggette a reverse charge interno), va innanzitutto rammentato che, a fronte del ritardo nella ricezione della fattura, esiste uno specifico obbligo di regolarizzazione in capo al soggetto nazionale, il quale deve sostituirsi al fornitore, autofatturando l’operazione e assolvendo l’imposta ai sensi dell’articolo 46, comma 5, del Dl n. 331/1993 nei tempi ivi indicati. Eseguito tempestivamente l’adempimento, è evidente che, in forza della disciplina positiva in materia, non si pongono questioni in merito al diritto di detrarre l’imposta “auto-applicata”.
Meno immediata è la risposta quando il cessionario nazionale, nel caso dell’acquisto intracomunitario, non provvede o non provvede nei termini stabiliti. In queste circostanze, la ricerca di una soluzione passa attraverso l’indagine sulle modalità con le quali il sistema reagisce alla violazione di mancata esecuzione del reverse charge (violazione che si realizza anche qualora il soggetto, benché in possesso della fattura, ometta di azionare il meccanismo). La norma di riferimento è rappresentata dall’articolo 6, comma 9-bis, del Dlgs n. 471/1997, il quale attualmente punisce in misura fissa (da 500 a 10 mila euro) la mancata (e, si ritiene, la tardiva) applicazione dell’inversione contabile, riservando la penalità proporzionale (5 per cento dell’imponibile) per il caso in cui l’operazione non risulti dalla contabilità.
È invece previsto che, se l’inadempimento concerne un’operazione per la quale l’IVA non è detraibile, l’operatore è punito con la sanzione del 70 per cento dell’imposta (inapplicabile solo qualora la violazione si protragga fino alla dichiarazione annuale, rendendola infedele, nel qual caso l’indebita detrazione è ora assorbita dalla violazione dichiarativa). Ed è proprio la precisazione relativa alla punibilità dell’indebita detrazione, cui fa da ovvio corollario il recupero dell’imposta, a rappresentare il miglior argomento a favore della detraibilità del tributo per il caso in cui il soggetto passivo abbia omesso di applicare il reverse charge, in situazioni in cui non opera alcuna limitazione oggettiva o soggettiva del diritto.



