F24 e Cassa commercialisti: una partenza a regime (ancora) differito
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile, l’Agenzia delle entrate ha introdotto la causale “E150”, necessaria per il versamento tramite modello F24 dei contributi dovuti alla Cassa dei dottori commercialisti. Il provvedimento completa, almeno sul piano formale, un percorso normativo avviato da tempo: la possibilità di utilizzare il modello F24 – e quindi la compensazione dei crediti d’imposta – diventa finalmente praticabile anche per i versamenti alla CNPADC. La stessa risoluzione richiama infatti la convenzione già stipulata tra Agenzia delle entrate e Cassa (15 ottobre 2025) e fissa l’avvio operativo al 4 maggio 2026.
Tuttavia, come spesso accade, il passaggio dalla norma alla prassi rivela alcune criticità che meritano attenzione.
La risoluzione si limita a istituire la causale contributo e a fornire le istruzioni tecniche per la compilazione del modello F24. Nulla viene detto, invece, circa eventuali limitazioni oggettive all’utilizzo dello strumento in relazione a specifiche tipologie di contributi o a determinate scadenze.
Ed è proprio su questo punto che si innesta un elemento di discontinuità.
Le prime indicazioni operative diffuse dagli Ordini territoriali chiariscono infatti che il modello F24 non sarà utilizzabile per tutte le posizioni contributive.
In particolare, le rate delle eccedenze contributive relative al PCE 2025 – in scadenza il 30 giugno e il 30 settembre 2026 – dovranno continuare ad essere versate con le modalità già prescelte (SDD, PagoPA o MAV).
Per tali versamenti, dunque, la compensazione tramite F24 resta preclusa.
Ne deriva un sistema che, almeno nella fase iniziale, si presenta “a geometria variabile”.
L’F24 sarà utilizzabile per i contributi minimi 2026 e per le eccedenze che emergeranno dal PCE 2026, ma non per le eccedenze già dichiarate con il PCE 2025.
La conseguenza è evidente: nello stesso anno convivranno, per il medesimo iscritto, modalità di pagamento differenti, con la possibilità di compensare solo una parte dei contributi dovuti.
La motivazione di tale esclusione viene individuata nel fatto che, per le eccedenze 2025, gli iscritti hanno già effettuato una scelta in sede di PCE, optando per una determinata modalità di pagamento.
Si tratta, tuttavia, di una giustificazione che lascia spazio a più di una perplessità.
L’introduzione del modello F24 rappresenta infatti una novità strutturale, non una mera alternativa tra strumenti equivalenti. La possibilità di compensare crediti fiscali incide direttamente sulla gestione della liquidità del professionista e modifica in modo sostanziale il quadro delle opzioni disponibili.
In questo contesto, appare quantomeno discutibile non aver previsto una riapertura dei termini per consentire agli iscritti di rivedere la scelta originariamente effettuata, alla luce di un sistema che – al momento della decisione – semplicemente non esisteva.
La rigidità della soluzione adottata finisce così per comprimere, almeno nel breve periodo, l’effettiva utilità della nuova modalità di pagamento.
Il risultato è quello di un avvio operativo solo parziale.
Dal 4 maggio 2026 il modello F24 diventa formalmente utilizzabile anche per i contributi alla CNPADC e, con esso, la compensazione dei crediti d’imposta. Tuttavia, l’ambito applicativo resta limitato e non copre integralmente le posizioni contributive in essere.
Per i professionisti, ciò significa che – anche in presenza di crediti fiscali disponibili – alcune scadenze dovranno comunque essere onorate con esborso finanziario.
Il dato, di per sé, non sarebbe sorprendente se non fosse che altri enti previdenziali di categoria hanno già da tempo reso pienamente operativo il pagamento tramite F24, consentendo una gestione più fluida – e coerente – della compensazione. In questo contesto, l’avvio della Cassa dei dottori commercialisti si presenta ancora parziale, destinato verosimilmente a completarsi solo con il prossimo ciclo contributivo.
Resta dunque uno scarto – fisiologico ma non trascurabile – tra l’innovazione normativa e la sua piena traduzione operativa.


