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Economia

EU INC.: il 28° regime societario europeo tra semplificazione digitale e rischi sistemici

di Daniele Muritano

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mar 31, 2026
∙ A pagamento

Il 18 marzo scorso la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento sul “28th regime corporate legal framework - EU Inc.” (COM(2026) 321 final), fondata sull’articolo 114 TFUE. Il testo introduce una nuova forma armonizzata di società a responsabilità limitata destinata a essere prevista nell’ordinamento di tutti gli Stati membri come regime opzionale: pensata soprattutto per startup e scaleup, ma aperta a qualsiasi founder o impresa che la ritenga adatta. L’obiettivo è ridurre la frammentazione dei diritti societari nazionali che ostacola la crescita nel mercato unico, in linea con i richiami dei rapporti Letta e Draghi e con la risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2026.

La proposta ha un’impronta fortemente digital-by-default. Si regge su un’interfaccia centrale UE basata sul BRIS, ma consente anche procedure pienamente online tramite i registri nazionali; inoltre, la logica “online-only” non è assoluta, perché il testo ammette la presenza fisica in casi eccezionali e motivati. Quanto al perimetro, il regolamento copre gran parte del ciclo di vita della EU Inc. — costituzione, governance, finanziamento, trasferimenti di quote, liquidazione — e armonizza anche alcuni profili di insolvenza, soprattutto per le innovative startups.

L’analisi che segue si concentra su quattro profili critici: il ridimensionamento del controllo preventivo, la digitalizzazione integrale delle cessioni di quote, il superamento del capitale sociale minimo e l’introduzione di strumenti finanziari innovativi.

L’articolo 14 prevede che atto costitutivo e modifiche statutarie siano sottoposti a controllo preventivo amministrativo, giudiziario o notarile, anche in combinazione tra loro. Il controllo, però, è funzionalmente ristretto: verifica dei requisiti formali, del contenuto minimo, della conformità del nome e dell’oggetto sociale, della capacità e dei poteri dei richiedenti, nonché della regolarità dei conferimenti destinati a capitale.

Il punto critico sta però nella fast-track. Con application form e template UE, l’articolo 16 impone la formazione via EU central interface entro 48 ore e con costo massimo di 100 euro, comprensivo del controllo preventivo, come ribadisce il considerando 22; e l’articolo 8, par. 2, considera soddisfatti, in presenza dei template, gli eventuali requisiti nazionali di redazione e certificazione in forma legale. Per statuti non standard il termine sale a 5 giorni lavorativi (articolo 17), ma la pressione resta. In ordinamenti come quello italiano, dove il controllo notarile non coincide con un mero check formale, la combinazione di tempi e costi rigidamente compressi rischia di svuotarne la funzione sostanziale. Lo stesso problema riaffiora per le modifiche statutarie, perché l’articolo 27 richiama il controllo dell’articolo 14 e, per gli aggiornamenti entro la struttura dei template UE, rinvia di nuovo alla fast-track.

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