La Commissione Europea ha dato il via libera preliminare alla Riforma del Terzo Settore, che sarà pienamente operativa a partire dal 1° gennaio 2026. L’analisi condotta dalla Commissione Europea si è focalizzata in particolare su alcune disposizioni, rappresentate dagli articoli del Codice del Terzo Settore (CTS) riportati di seguito.
L’articolo 79 del CTS individua criteri specifici che rivestono una importanza centrale per la determinazione del regime impositivo applicabile.
La norma definisce i criteri per distinguere le attività commerciali da quelle non commerciali, basandosi sulle modalità operative: le attività di interesse generale saranno considerate non commerciali se offerte gratuitamente o a costi non superiori alle spese sostenute, con una tolleranza del 6 per cento per tre anni consecutivi.
Certo è che il test di commercialità per gli enti che svolgono più attività rimane un punto critico, specialmente per realtà con ambiti interconnessi, come ad esempio gli enti socio-sanitari.
Per le imprese sociali, l’entrata in vigore dell’art. 18 Dlgs. 112/2017 rappresenta, invece, una novità assoluta. Queste realtà potranno beneficiare di un regime fiscale disegnato sulle loro specificità, con la possibilità di defiscalizzare gli utili destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. Considerando che fino ad oggi le imprese sociali sono tenute al pagamento dell’IRES nella stessa misura prevista per le imprese profit, questa misura assume un’importanza fondamentale.
L’articolo 80 del CTS prevede a sua volta un regime forfettario per gli ETS al ricorrere di alcuni parametri per le attività di cui all’articolo 79 svolte in maniera commerciale:
Si deve tenere presente che, per enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, il coefficiente sarà determinato facendo riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In assenza di una distinta annotazione dei ricavi, si considereranno prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
L’articolo 84 del CTS, norma specifica per le ODV e le APS
Per questa tipologia di Enti, oltre le attività previste dall’articolo 79 CTS, non si considerano mai commerciali le seguenti attività:
vendita di beni ricevuti gratuitamente e gestita direttamente dall'organizzazione senza intermediari a fini di sovvenzione;
vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a condizione che sia gestita direttamente dall'organizzazione di volontariato senza intermediari;
le attività di somministrazione di alimenti e bevande durante raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili eventi occasionali;
i redditi derivanti dagli immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali da parte delle organizzazioni di volontariato sono esentati dall'imposta sul reddito delle società.
L’ articolo 85 del CTS, APS ed Enti di Mutuo Soccorso
Per questa tipologia di enti non sono considerate commerciali le attività svolte per i loro scopi istituzionali e verso pagamento di corrispettivi specifici da iscritti, associati, familiari conviventi e altre associazioni simili appartenenti a un'unica organizzazione locale o nazionale.
Sono comunque sempre considerate commerciali le seguenti attività:
gestione di spacci aziendali e mense (con alcune eccezioni per le APS con attività riconosciute dal Ministero dell’Interno)
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
la vendita di spazi pubblicitari o la fornitura di servizi di promozione commerciale;
la fornitura di servizi di telecomunicazione e radiodiffusione a pagamento.
Confermata, inoltre, l'esenzione IRES per i redditi derivanti da immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali.
L’articolo 86 del CTS, ODV e APS - attività commerciali fino al limite 130.000 euro
L’articolo prevede un regime fiscale semplificato per le APS e le ODV che svolgono attività commerciali non superiori a 130.000 euro.
L'obiettivo è semplificare gli adempimenti fiscali per queste organizzazioni, facilitando la gestione delle loro attività commerciali. La disposizione prevede un regime forfetario con coefficiente pari all’1 per cento per le ODV o al 3 per cento per le attività commerciali svolte dalle APS.
L’ente potrà optare per tale regime con apposita comunicazione nella dichiarazione annuale. Inoltre, tali enti potranno beneficiare delle seguenti agevolazioni:
l’esonero dall’obbligo delle scritture contabili;
l’esonero dall’applicazione delle ritenute;
l’esclusione dell’applicazione degli studi di settore e le semplificazioni ai fini IVA e relativi adempimenti.
Cosa succederà agli Enti che non si adegueranno?
Gli enti che sceglieranno di non iscriversi al RUNTS si troveranno in una posizione di svantaggio competitivo, con un carico fiscale più elevato e minori opportunità di finanziamento, come brevemente si sintetizza nella seguente tabella:
Verso un futuro di uniformità?
Questa riforma segna un importante passo avanti verso una disciplina uniforme, chiara e in linea con i principi di trasparenza e responsabilità sociale.
La sfida ora sarà garantire che tutti gli enti, indipendentemente dalla dimensione e dalla natura delle attività, siano messi nelle condizioni di adeguarsi alle nuove normative.