Estromissione agevolata: può una casella cancellare una scelta già compiuta?
di Pierdante Colapietra
Nel diritto tributario le opzioni rappresentano il più delle volte delle manifestazioni di volontà serie e vincolanti. Il contribuente non può ritrattarle soltanto perché, dopo averne verificato gli effetti, scopre che un diverso regime sarebbe stato più conveniente.
La stessa volontà, però, sembra perdere consistenza quando non viene rappresentata correttamente nella dichiarazione. Una scelta attuata nei fatti può allora rischiare di essere considerata inesistente perché manca una casella nel quadro RQ.
È il problema che affiora dall’ordinanza della Cassazione n. 17540 del 3 giugno 2026, relativa all’estromissione agevolata di immobili strumentali dal patrimonio dell’imprenditore individuale.
Il contribuente aveva escluso i beni dall’impresa e versato quasi integralmente l’imposta sostitutiva, ma non aveva indicato l’operazione nel quadro RQ della dichiarazione originaria. L’omissione era stata successivamente corretta mediante una dichiarazione integrativa, nella quale erano stati esposti gli immobili estromessi e l’esatto importo del tributo.
Il giudice regionale aveva riconosciuto la validità dell’operazione, valorizzando il comportamento concludente, la correzione dell’errore e la ridotta differenza tra quanto versato e quanto dovuto. La Cassazione ha lasciato ferma quella decisione, ma non perché abbia affermato un generale principio di sanabilità dell’omessa compilazione del quadro RQ. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato dichiarato inammissibile, poiché non si confrontava con tutte le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
L’ordinanza, dunque, non risolve definitivamente la questione. La rende, però, particolarmente evidente: che cosa fa esistere un’opzione fiscale, il comportamento del contribuente o la sua rappresentazione nel modello dichiarativo?
L’art. 1 del Dpr 442/1997 stabilisce che le opzioni relative ai regimi di determinazione dell’imposta e ai regimi contabili si desumono dai comportamenti concludenti e dalle modalità di tenuta delle scritture. La comunicazione all’Amministrazione dovrebbe quindi rendere conoscibile una scelta già attuata, senza necessariamente costituirla.
Nell’estromissione agevolata il quadro è meno lineare. Da un lato, l’opzione si manifesta attraverso atti concreti, come l’esclusione dell’immobile dalle scritture dell’impresa e il suo trasferimento nella sfera privata dell’imprenditore. Dall’altro, la prassi collega il perfezionamento del regime all’indicazione dei beni e dell’imposta sostitutiva nel quadro RQ.
Il comportamento dimostra che la scelta è stata compiuta, ma la dichiarazione sembra ancora necessaria per consentirle di produrre effetti.
Non si tratta di contrapporre semplicisticamente sostanza e forma. La dichiarazione svolge una funzione essenziale, perché consente all’Amministrazione di conoscere l’operazione, liquidare correttamente l’imposta e impedire che il contribuente scelga il regime solo dopo averne valutato la convenienza.



