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Fisco

Estinzione della società e sanzioni: la Cassazione torna al principio di intrasmissibilità

di Andrea Gaeta

mar 17, 2026
∙ A pagamento

Con la sentenza n. 5986, pubblicata il 17 marzo 2026, la Corte di cassazione ha affermato che, in tema di sanzioni tributarie, deve riconoscersi l’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni irrogate alla società estinta, alla luce dell’articolo 7 del DL n. 269/2003 e dei principi di personalità e proporzionalità. Tale intrasmissibilità, configurando una “regola conformatrice della fattispecie legale astratta”, è rilevabile d’ufficio, fatta salva la necessità di verificare, caso per caso, l’eventuale abuso dello schermo della personalità giuridica da parte del socio.

La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società a responsabilità limitata e dei suoi soci, notificato dopo che la società era stata cancellata dal registro delle imprese. I soci impugnavano l’atto, lamentando, tra le altre cose, l’illegittimità della pretesa sanzionatoria nei loro confronti. Dopo la soccombenza in entrambi i gradi di merito, la questione giungeva dinanzi alla Corte di cassazione, offrendo ai giudici di legittimità l’occasione per fare il punto su un tema oggetto di un acceso contrasto giurisprudenziale.

Da qualche anno, infatti, si confrontano due orientamenti opposti.

Secondo un primo e più risalente indirizzo (risalente all’ord. n. 9094 del 2017, ma si vedano Cass. n. 34273/2022 e Cass. n. 24316/2023), dalla premessa che l’estinzione della società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese è assimilabile, ai fini sanzionatori, alla morte della persona fisica, si faceva discendere l’intrasmissibilità delle sanzioni ai soci, in applicazione dell’articolo 8 del Dlgs n. 472 del 1997 e in coerenza con il principio di personalità della sanzione sancito dall’articolo 2 del medesimo decreto.

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