Anche le società che comunicheranno l’adozione del TCF opzionale potranno beneficiare di un effetto premiale sino ad oggi riservato alle società ammesse al Regime Adempimento Collaborativo (Regime): regolarizzare con il Fisco i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in annualità precedenti all’esercizio dell’opzione.
Questa la novità relativa al Regime Adempimento Collaborativo introdotta dal Decreto correttivo esaminato ieri in Consiglio dei Ministri.
Con l’intervento, il Legislatore compie un primo, significativo avvicinamento dei due istituti, con un duplice intento, esplicitato nella relazione illustrativa: “agevolare le adesioni al regime dell’adempimento collaborativo e al sistema di rilevazione opzionale per i contribuenti che non abbiano i requisiti per il suddetto regime” e “garantire il recupero di gettito su determinate fattispecie rispetto alla legislazione vigente” senza “effetti finanziari negativi”.
Il TCF Opzionale aveva infatti, sin dalla sua introduzione nel 2023, destato non poche perplessità a causa della differenza degli effetti premiali rispetto al Regime, a fronte di un onere pressoché identico per i due istituti, sia in termini economici che organizzativi.
Con il decreto correttivo il Legislatore estende quindi la facoltà di regolarizzare le annualità precedenti all’esercizio dell’opzione al TCF Opzionale, definendo, per entrambi gli istituti, le medesime tempistiche: 120 giorni dalla notifica dell’esito della verifica dei requisiti di validità dell’opzione (o del provvedimento di ammissione) e assenza di formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
Analogo il richiamo all’interpello (rispettivamente ordinario e abbreviato) per definire gli elementi essenziali della comunicazione. Identiche le modalità di perfezionamento della regolarizzazione e di gestione dell’eventuale decadenza: possibilità di versare in forma rateale fino a un massimo di venti rate trimestrali e obbligo di effettuare il primo versamento entro 60 giorni dalla notifica della risposta dell’Agenzia delle entrate. In caso di mancato pagamento delle rate diverse alla prima entro il termine della rata successiva è prevista, per entrambi gli istituti, la decadenza dal beneficio della rateizzazione, l’iscrizione a ruolo degli importi residui e l’applicazione della sanzione ex articoli 13 comma 1 del Dlgs. 471/1997 (25 per cento degli importi non versati nei termini prescritti), aumentata della metà, e l’applicazione degli interessi previsti dall’articolo 20 del Dpr 602/1973 (4 per cento annuo), con decorrenza dal pagamento della prima rata. Viene infine specificato che la cartella di pagamento dovrà essere notificata, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quella di decadenza della rateizzazione.
Anche rispetto agli effetti premiali, il Decreto allinea quindi il TCF opzionale al Regime (ex art. 6 c. 3-ter del Dlgs. 128/2015): disapplicazione delle sanzioni amministrative e delle disposizioni di cui all’articolo 4 del Dlgs. 74/2000, che non costituiscono notizia di reato ex art. 331 c.cp.
Considerato lo scarso successo che il TCF opzionale ha riscosso dalla sua introduzione, è quindi da salutarsi con favore questa prima parificazione dei due istituti, mirata a concretizzare il mantra di un Fisco orientato a costruire con tutti i contribuenti un rapporto nuovo, basato sulla trasparenza, sulla collaborazione e sulla fiducia reciproca.



