Espressamente ed adeguatamente motivate le circostanze e le condizioni che giustificano l’accesso
di Gianfranco Antico
L’articolo 13-bis del DL. 84/2025 ha modificato l’articolo 12, comma 1, dello Statuto del contribuente, stabilendo che negli atti autorizzativi agli interventi esterni e nei processi verbali delle operazioni di verifica devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che giustificano l’accesso.
La norma cerca di adeguarsi alla sentenza Italgomme – Corte EDU 6.2.2025 n. 36617/18 – cui ha fatto seguito la sentenza Agrisud dell’11 dicembre 2025, che nel condannare l’Italia per l’insufficiente assetto del diritto vivente con riguardo alla disciplina delle indagini tributarie, ha riconosciuto che le disposizioni censurate attribuiscono all’autorità fiscale italiana un margine di discrezionalità troppo ampio, senza peraltro prevedere rimedi giurisdizionali in opposizione, soprattutto in via di sospensiva (cfr. il nostro precedente intervento su queste pagine, in data 26 febbraio 2026, “Le circostanze e le condizioni che giustificano gli accessi: i problemi sono diversi”). Peraltro, nei giorni scorsi, la Corte europea dei diritti dell’uomo è nuovamente intervenuta con la pronuncia del 5 marzo 2026, dichiarando illegittima la norma italiana per gli accessi nei locali utilizzati ad uso promiscuo (attività imprenditoriali /professionali, adibiti anche ad abitazione).
La Fondazione nazionale dei commercialisti, con un proprio documento del 12 novembre 2025, ha esaminato la questione, approfondendo, fra l’altro, il contenuto della “nuova” motivazione, evidenziando che l’oggetto attiene esclusivamente ai presupposti di fatto delle verifiche, ossia alla “fonte d’innesco” del controllo. Si tratta dell’indicazione degli elementi e dei dati in possesso degli organi verificatori, i quali giustificano l’avvio dell’attività ispettiva e che, dunque, in base alla nuova norma, devono essere indicati nell’atto autorizzativo e nel processo verbale.
La norma, oltre alle «condizioni» che legittimano l’esercizio del potere di accesso presso i locali aziendali/professionali, in sostanza le ragioni alla base dell’avvio dell’attività di verifica, impone di motivare anche sulle relative «circostanze», ossia sulle esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.
Inoltre, la motivazione deve essere espressa e adeguata. L’avverbio “espressamente” sta a significare che l’atto autorizzativo o istruttorio debba indicare in modo chiaro e completo le ragioni che hanno dato avvio all’accesso, così che il verificato sia messo a conoscenza, fin dall’inizio delle operazioni, di tutti gli elementi a disposizione dell’Ufficio e dei verificatori.
Più delicata si profila la misurazione dell’adeguatezza o inadeguatezza della motivazione e di conseguenza il riscontro da parte del contribuente verificato, che presupponendo una valutazione, è per sua natura soggettiva.



