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Fisco

Esenzione IVA anche per le ex ONLUS in attesa di iscrizione al RUNTS

di Pamela Rinci

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feb 09, 2026
∙ A pagamento

Con l’abrogazione della disciplina delle ONLUS a decorrere dal 1° gennaio 2026 e l’entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), si è posto il problema, emerso anche la scorsa settimana a Telefisco, del regime IVA applicabile alle ex ONLUS nel periodo transitorio intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026, termine ultimo per la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS.

La sostituzione dei riferimenti alle ONLUS nell’articolo 10 del D.P.R. 633/1972

L’articolo 3, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 186/2025 ha operato la sostituzione del termine “ONLUS” con la locuzione “Enti del Terzo Settore” all’interno dell’articolo 10 del D.P.R. 633/1972 (c.d. “Decreto IVA”). La modifica interessa specificamente i numeri 15), 19), 20) e 27-ter) del comma 1 dell’articolo 10, ovvero le disposizioni che disciplinano l’esenzione IVA per le seguenti tipologie di prestazioni:

• n. 15): prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli appositamente equipaggiati;

• n. 19): prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

• n. 20): prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù, e quelle didattiche di ogni genere, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici;

• n. 27-ter): prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale.

Questa sostituzione assicura che le esenzioni storicamente riconosciute alle ONLUS vengano trasferite agli ETS iscritti al RUNTS, evitando vuoti normativi e garantendo coerenza con la nuova architettura del Terzo Settore.

Tuttavia, la modifica introduce un elemento qualificante essenziale: le esenzioni IVA non sono più legate alla mera qualifica di ONLUS, bensì alla qualifica di ETS non commerciale, con tutte le implicazioni che ciò comporta in termini di verifica dei requisiti soggettivi e di rispetto del test di commercialità di cui all’articolo 79 del CTS.

Il regime transitorio per le ONLUS: l’articolo 34 D.M. 106/2020 e l’effetto retroattivo

Il passaggio dalla qualifica di ONLUS a quella di ETS è disciplinato dall’articolo 34 del D.M. 106/2020, la norma cardine del regime transitorio. Tale disposizione stabilisce che le ONLUS ancora iscritte all’Anagrafe al momento dell’abrogazione della relativa disciplina devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui interviene l’operatività delle disposizioni fiscali del CTS (comma 3).

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