Come appariva prevedibile, sempre più il contraddittorio preventivo generalizzato introdotto nel nostro ordinamento sta perdendo di significato.
La conferma arriva anche dalla giurisprudenza di vertice. Nella sentenza della Cassazione n. 6969 del 23 marzo scorso, i giudici, riscontrando che l’atto impositivo non riportava un analitico rigetto delle osservazioni del contribuente, giungono comunque alle conclusioni che non è risulta leso il principio del contraddittorio. Questo perché, secondo i giudici di legittimità, “dal tenore complessivo dell’atto erariale, si deduce che quelle osservazioni non siano state condivise e non che l’ufficio accertatore le abbia ignorate”. In sostanza, ci si troverebbe di fronte “ad un rigetto implicito delle osservazioni formulate dalla parte sottoposta a verifica ed accertamento, senza che ciò possa configurarsi come vizio incidente sulla validità dell’atto”.
La questione trattata, va precisato, riguardava una contestazione antecedente alle modifiche introdotte dal Dlgs. n. 219 del 2023 ed ora vigenti in tema di contraddittorio preventivo.
Va infatti rammentato che, in passato, con riferimento al “vecchio” articolo 12, comma 7, dello Statuto, si era formato un indirizzo tanto criticabile, quanto consolidato (si vedano, ad esempio, Cass. nn. 41444/2021 e 29687/2017), secondo cui, poiché la norma non prevedeva una sanzione espressa, l’ufficio non era tenuto a replicare espressamente alle osservazioni e richieste formulate dal contribuente in relazione al processo verbale di constatazione. In tal modo, di fatto, si avallava l’uso di repliche apparenti o selettive, o di espressioni stereotipe quali “valutate le memorie” e simili. L’invalidità dell’atto, secondo questo orientamento, poteva conseguire soltanto a un esplicito rifiuto di esaminare le memorie, come avvenuto nel caso più unico che raro trattato da Cass. n. 17210/2018.
Tale situazione dovrebbe ritenersi oggi radicalmente mutata, una volta che il legislatore ha previsto espressamente l’invalidità dell’atto che non contiene una replica alle deduzioni difensive (anche se formulate nel corso dell’accertamento con adesione, come riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate nel corso del Telefisco 2026).
Tuttavia, tornando alla pronuncia n. 6969/2026, secondo la Suprema Corte nulla sarebbe cambiato anche dopo le modifiche normative. I giudici, ancorché la “nuova” disciplina non riguardasse specificatamente la vicenda oggetto di giudizio, si sono infatti comunque spinti ad affermare che l’“attenzione che il Legislatore ha inteso imporre nella redazione della motivazione non può tradursi nell’obbligo di spiegare, osservazione per osservazione, punto per punto, le ragioni per le quali si ritenga che esse vadano respinte, essendo invece sufficiente che, nella sua consequenzialità logica, la motivazione contenga argomentazioni da cui evincere la mancata condivisione delle osservazioni stesse”.



