È durata poco più di un mese l’apnea di folle nutrite di contribuenti colpiti, proprio sul finire della (attuale) durata della misura Superbonus 110, dalla pubblicazione della Risoluzione 66/E del 2025 con la quale l’Agenzia delle entrate, non brillando di particolare tempismo, ha adottato una interpretazione estremamente rigorosa del dato normativo a proposito dei rapporti tra il cd. Superbonus 110 rafforzato e i contributi previsti dalle specifiche normative per la riparazione e/o ricostruzione degli immobili danneggiati dai diversi sismi che hanno interessato ampie aree del Paese.
Nel comprensibile e condivisibile intento di limitare il rischio di comportamenti strumentali all’indebita fruizione del beneficio fiscale, peraltro in misura rafforzata, l’Agenzia, in parte sovrascrivendo il dato letterale delle norme, nella citata Risoluzione, ha concluso che “è necessario che sussista e che sia attestato il diritto soggettivo del contribuente al contributo medesimo, affinché questi possa disporne e, dunque, rinunciarvi (…)” e che “dunque, è necessario che il contribuente richieda i contributi, la struttura commissariale ne valuti la possibile erogazione ed il contribuente, formalmente, vi rinunci”.
Tale conclusione, come noto, oltre che non essere propriamente in linea con il tenore letterale del comma 4-ter dell’articolo 119 del D.l. 34 del 2020 (che si limita a prevedere che l’incentivo fiscale è alternativo al contributo per la ricostruzione, ma non declina la suddetta alternatività sul piano procedurale né tanto meno la fa discendere soltanto dalla esistenza di una formale attestazione di spettanza del contributo da parte delle competenti strutture commissariali), è anche distonica rispetto al modus operandi adottato da queste ultime, rectius, secondo quanto ha dichiarato il Commissario straordinario per la ricostruzione in una nota indirizzata all’Agenzia delle entrate di poco successiva alla pubblicazione della Risoluzione, si discosta dal “quadro regolatorio e interpretativo” che ha guidato l’applicazione dell’istituto fin dal 2021.
Come abbiamo avuto modo di segnalare in un precedente commento, questo botta e risposta a distanza aveva creato una vera e propria impasse istituzionale, mettendo vis-a-vis l’amministrazione finanziaria, interessata a contrastare, ove possibile in via preventiva, ogni forma di abuso dei benefici, anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti di rilievo pubblico, e le strutture speciali per la ricostruzione, che hanno, invece, respinto al mittente l’assegnazione di compiti e funzioni percepiti come eccedenti la “gestione della ricostruzione” secondo la definizione dell’articolo 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Evidentemente, infatti, “l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi”, prevista al comma 3 del citato articolo 2 tra i compiti degli Uffici per la ricostruzione, nella mente del Commissario, è solo quella preordinata all’erogazione del contributo, con la conseguenza che, in caso di rinuncia a questo (specie se antecedente all’avvio dell’istruttoria), la competenza delle strutture speciali viene meno, anche al fine di “evitare sovrapposizioni procedurali”.
Le conseguenze di questa impasse, comunque, a prescindere dai torti e dalle ragioni dei soggetti coinvolti, ricadevano tutte in capo ad un’ampia platea di contribuenti, in qualità di titolari degli immobili danneggiati dal sisma, potenzialmente interessati alla detrazione, di fornitori dei lavori, che avevano accettato lo sconto in fattura, e di cessionari dei crediti d’imposta generati dai suddetti interventi agevolati.
Al di là, infatti, del rischio di un blocco totale delle operazioni in corso, in ragione della comprensibile prudenza dei fornitori e dei cessionari dopo la pubblicazione del chiarimento, con rallentamenti o, nella peggiore ipotesi, danni al sistema complessivo delle ricostruzioni private (che ha trovato nel Superbonus 110 rafforzato un’importante leva), la situazione era gravemente compromessa, e foriera di possibili conflittualità future, anche in relazione alla parte dei crediti già trasferiti, sui quali pendeva, come una spada di Damocle, la scure della Risoluzione 66/E.
È in questa area grigia che arriva, come un dono di Natale, il chiarimento della FAQ del 19 dicembre 2025 che fa ragionevolmente trionfare il buon senso (inteso come la volontà di trovare una soluzione che, in modo equo, contemperi tutti gli interessi in gioco).
La FAQ, nel richiamare il contenuto della Risoluzione, pur senza superarlo, offre un’alternativa alla formale attestazione di spettanza del contributo da parte delle strutture commissariali, ricordando come:
ai sensi dell’articolo 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445 del 2000, se non espressamente vietato dalla legge, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà costituisce il modo ordinario di attestare, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, stati, qualità personali e fatti anche diversi da quelli espressamente indicati nell’articolo 46;
ai sensi del Decreto commissariale n. 300 del 2021, la “Dichiarazione di Rinuncia al contributo sisma 2016 in favore del superbonus 110%, aumentato del 50%, resa ai sensi dell’art. 119 c. 4-ter del DL 34/2020” è un’autodichiarazione rilevante ai sensi del citato articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale il contribuente, attestando, tra l’altro, “il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi” stabiliti per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata, presenta formale rinuncia a questi.
Alla luce di ciò, secondo la FAQ, non solo “il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata [ndr., dalla cui sussistenza dipende la spettanza del Superbonus 110 rafforzato], può essere legittimamente attestato dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ma, più nello specifico, “la formale rinuncia ai contributi, effettuata utilizzando il predetto modello, soddisfa i requisiti previsti ai fini dell’applicazione del Superbonus rafforzato e, nello specifico, è idonea ad attestare che sussiste il diritto soggettivo del contribuente al contributo medesimo, affinché questi possa disporne e, dunque, rinunciarvi”.
Prima di questa scoppiettante fine dell’anno, possiamo per una volta concludere l’articolo con… “e vissero felici e contenti”.
Almeno per ora.


