E se il processo tributario cambiasse interlocutore? Come difendersi davanti all’intelligenza artificiale
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Nel processo tributario si discute spesso di riforme, di organici, di tempi della decisione. Molto meno si discute di ciò che probabilmente inciderà di più sul lavoro dei difensori nei prossimi anni: l’ingresso dell’intelligenza artificiale come strumento di supporto all’attività del giudice.
Non sappiamo se, già oggi, qualche magistrato utilizzi strumenti generativi o motori intelligenti per orientarsi nei fascicoli più complessi, sintetizzare documenti, ricercare precedenti o impostare bozze di motivazione. È possibile, ma non è questo il punto. Il punto è che il tema non appartiene più alla fantascienza istituzionale. Il progetto PRODIGIT, promosso nell’ambito della giustizia tributaria, contempla infatti sperimentazioni fondate anche su ricerca semantica e analisi avanzata dei contenuti decisionali.
Il giudice, dunque, non sarà sostituito. Più realisticamente, sarà assistito.
Ed è qui che la difesa tributaria deve iniziare a interrogarsi. Perché se accanto al giudice siederà un aiutante artificiale capace di leggere, classificare e sintetizzare il fascicolo, allora il primo interlocutore dell’atto difensivo non sarà più soltanto umano.
Per anni noi professionisti abbiamo scritto sapendo che il tempo di lettura è limitato. Abbiamo calibrato la lunghezza delle memorie, selezionato gli allegati, evitato di sommergere il collegio con produzioni ridondanti. Talvolta abbiamo rinunciato a depositare documenti utili per il timore, concretissimo, che l’eccesso informativo finisse per nuocere al punto decisivo.
Con l’AI questo equilibrio può mutare radicalmente.
Un sistema ben addestrato non si stanca, non perde il filo a pagina quaranta, non dimentica un allegato nel fondo del fascicolo. Può confrontare date, estrarre passaggi rilevanti, cogliere incoerenze, segnalare omissioni. In altre parole: può leggere tutto. Resta naturalmente fermo il principio, già noto al processo tributario, della chiarezza e sinteticità degli atti difensivi. Ma quel principio nasce anche dall’esigenza di rendere più agevole e rapido il lavoro del giudice. Se una parte rilevante di tale onere organizzativo venisse assorbita da strumenti intelligenti, non è irragionevole immaginare che la medesima regola possa essere riletta con maggiore elasticità, privilegiando non tanto la brevità in sé, quanto l’effettiva intelligibilità dell’atto.



