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Documenti richiesti e non prodotti: la Consulta ridimensiona la preclusione probatoria
Fisco

Documenti richiesti e non prodotti: la Consulta ridimensiona la preclusione probatoria

di Andrea Gaeta e Lorenzo Romano

lug 28, 2025
∙ A pagamento
8

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Documenti richiesti e non prodotti: la Consulta ridimensiona la preclusione probatoria
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Con la sentenza n. 137 del 28 luglio 2025, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità della preclusione probatoria prevista dall’articolo 32, commi 4 e 5, del Dpr n. 600/1973, nella parte in cui impedisce l’utilizzabilità, in favore del contribuente, di documenti non prodotti in sede amministrativa. Si tratta di una sentenza interpretativa di rigetto che, pur confermando la tenuta costituzionale della norma, ne ridimensiona profondamente la portata applicativa. La Corte ha infatti tracciato una lettura conforme ai principi della Carta, aprendo una breccia nella giurisprudenza consolidata e prospettando un equilibrio nuovo tra esigenze istruttorie dell’amministrazione e diritto di difesa del contribuente, interpretando le norme censurate in modo da favorire il dialogo e la collaborazione tra fisco e contribuente, in linea con i principi costituzionali.

La norma in commento costituisce il punto di equilibrio tra le esigenze di speditezza del controllo dell’Amministrazione e il diritto di difesa del contribuente (declinato anche secondo il brocardo nemo tenetur se detegere, "corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa"), stabilendo che le notizie e i dati non addotti, e gli atti, documenti, libri e registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio, non possono essere considerati a favore del contribuente, né in sede amministrativa, ad esempio ai fini dell’accertamento con adesione, né in sede contenziosa. Si tratta di una disposizione che incide direttamente sull’esercizio del diritto di difesa, in quanto condiziona l'ammissibilità della prova documentale alla sua tempestiva produzione in fase istruttoria, trasformando così una condotta omissiva in una decadenza processuale che, talvolta, può compromettere l’esito del giudizio.

L’operare della preclusione – come ricorda anche la Corte, nella motivazione – è subordinata alla circostanza che l'invito dell'Amministrazione sia specifico, sia accompagnato da un espresso avvertimento circa le conseguenze derivanti dall’inottemperanza e dall’indicazione di un termine. Inoltre, l’omissione del contribuente deve essere intenzionale, e non dovuta a negligenza.

La prassi operativa, purtroppo, mostra come l'Ufficio talvolta emetta richieste generiche, motivate dalla sola esigenza di controllo, in violazione del divieto di fishing expedition, e successivamente eccepisca l'inutilizzabilità di qualsiasi documento non prodotto.

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