Nell’alveo del profondo processo di digitalizzazione che ha interessato il sistema fiscale italiano negli ultimi anni, anche la bolletta doganale ha subito una trasformazione radicale: da modulo cartaceo da stampare e archiviare in faldone, a documento nativo digitale che nasce e vive nei sistemi informativi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
Per l’import, la svolta coincide con la “reingegnerizzazione” (così indicato nella circolare ADM n. 22/D/2022) delle dichiarazioni doganali che, dal 9 giugno 2022, ha sostituito il tradizionale DAU con tracciati informatici in formato XML, nell’ambito del modello unionale EUCDM.
Per export e transito, invece, l’adozione obbligatoria dei nuovi tracciati digitali (dataset Bx e Dx) è divenuta effettiva dal 2 dicembre 2024, come stabilito dalla Nota ADM n. 622909 dell’8 ottobre 2024.
Le modalità di raccolta documentale, dunque, si spostano dal canale cartaceo a un ecosistema di portali, deleghe e download, con rischi concreti di dispersione di dati.
Per noi commercialisti questo cambio, ovviamente, rileva più dal punto di vista della “prova” che dell’“informatica”, perché, a parità di regole sostanziali, cambiano i documenti che dobbiamo ottenere e conservare per presidiare due presupposti essenziali: la detrazione dell’IVA assolta all’importazione e la non imponibilità delle esportazioni.
I documenti doganali digitali: come funzionano e dove si reperiscono
Il documento doganale “digitale” non è un singolo PDF sostitutivo della vecchia bolla, ma l’insieme degli output generati dal ciclo di vita della dichiarazione: accettazione, svincolo, eventuali rettifiche e, per l’export, la prova di uscita.
La chiave operativa è il MRN (Movement Reference Number), codice univoco che consente di collegare dichiarazione e documenti correlati e di ricostruire il fascicolo in modo coerente con la contabilità.
L’ADM rende disponibili tali documenti nell’area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM) e nel servizio “Gestione documenti - Dichiarazioni doganali”. L’accesso è consentito, all’operatore economico e ai soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione, tramite identità digitale (SPID livello 2, CIE, CNS) e Modello Autorizzativo Unico (MAU).
Sul lato import, le modalità operative ruotano intorno a tre output che lo studio deve reperire: il prospetto di riepilogo ai fini contabili (fiscalmente il più rilevante), il prospetto di sintesi e il prospetto di svincolo.
Sul lato export, i documenti di riferimento sono il DAE (Documento di Accompagnamento all’Esportazione), l’eventuale DAT e i risultati di uscita (“visto uscire” o “Ivisto”), che costituiscono la prova dell’uscita delle merci dal territorio doganale unionale.
È necessario strutturare un flusso stabile di acquisizione documentale affinché l’adempimento IVA non si poggi su “copie di cortesia” prive di validità fiscale.
Adempimenti IVA: detrazione all’import e non imponibilità all’export
Import: detrazione dell’IVA in dogana e prospetto contabile
La base normativa è immutata: l’articolo 25 del DPR 633/1972 prevede l’annotazione nel registro degli acquisti delle fatture e delle bollette doganali relative alle importazioni. La prassi dell’Agenzia delle Entrate, confermata dal principio di diritto n. 13/2021, ribadisce la necessità del possesso della bolletta doganale e della sua annotazione nel registro IVA acquisti quale presupposto formale per l’esercizio del diritto alla detrazione.



