Documentazione non prodotta in adesione: il possibile recupero in conciliazione
di Gianfranco Antico
“Che cosa c’è di più splendente dell’oro?”, domanda il re. “La luce”, risponde il serpente “. “Che cosa c’è di più confortante della luce?”. “La parola condivisa”.
Questo passaggio tratto da una favola di Goethe ben si attaglia agli istituti deflativi del contenzioso introdotti nel corso di questi anni, oggi riscritti dal legislatore delegato, che trovano tutti la loro ragione d’essere nella ricerca del dialogo, che sta più in alto dell’oro e della luce, contemperando, da una parte, le legittime pretese erariali e dall’altra gli elementi offerti dal contribuente.
Al di là delle parole, nel “giusto contraddittorio” occorre infatti che l’ufficio ascolti, senza pregiudizi e preconcetti, e solo dopo decida, anche dissentendo da quanto richiesto, ma motivando il perché (se dice no, occorre che spieghi il perché; sembra banale, ma non lo è), così da non sembrare ingiusta l’imposta accertata.
Dialogo, quindi, che al di là della forma, deve essere effettivo e concreto, e non di facciata.



