DL fiscale, restyling per le spese di trasferta e anche per il reddito di lavoro autonomo
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Con il nuovo decreto fiscale - che provvede alla proroga della scadenza per i versamenti delle imposte dal 30 giugno al 21 luglio 2025 per i soggetti ISA e forfettari (al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%) - il Governo interviene anche su una serie di disposizioni che negli ultimi mesi avevano suscitato dubbi applicativi e critiche da parte degli operatori. Tra queste, particolare rilievo assume la razionalizzazione del regime di tracciabilità delle spese, che coinvolge i lavoratori dipendenti, i professionisti, le imprese e, in ultima istanza, anche la determinazione della base imponibile IRAP.
In questo quadro, una delle novità più rilevanti, con effetti trasversali sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente, d’impresa e autonomo, è rappresentata dalla limitazione dell’obbligo di tracciabilità ai soli pagamenti effettuati nel territorio nazionale per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute in occasione di trasferte o missioni.
Una modifica attesa e opportuna, che pone rimedio a una previsione precedentemente irragionevole: tracciare i pagamenti effettuati all’estero, in contesti operativi e tecnologici disomogenei, rappresentava un onere sproporzionato, tanto più che la ratio della norma è il contrasto all’evasione nei settori della ristorazione, del trasporto e dell’ospitalità in ambito nazionale. La delimitazione territoriale consente ora di non dover più ricorrere a strumenti tracciabili nei casi in cui, all’estero, l’utilizzo degli stessi sia oggettivamente complicato o impossibile.
Il legislatore è inoltre intervenuto sul trattamento fiscale delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute dai lavoratori autonomi nell’esercizio dell’attività. L’intervento si è reso necessario (così si legge nella relazione illustrativa) per armonizzare la disciplina introdotta, in via autonoma e innovativa, dall’articolo 5 del Dlgs. 192/2024, il quale ha reso in linea generale irrilevanti fiscalmente tali spese, sia in capo al professionista sia al committente, con la preesistente previsione dell’articolo 54, comma 6-ter, del TUIR, che ne subordinava la deducibilità alla tracciabilità dei pagamenti.
Per superare tale incoerenza, e coordinare il nuovo regime con le regole vigenti in ambito di tracciabilità, il decreto in esame riformula sia l’articolo 54 sia l’articolo 54-ter del TUIR. In base alle nuove disposizioni, le somme ricevute a titolo di rimborso per dette spese, sostenute in Italia e riaddebitate in fattura, concorrono alla formazione del reddito del professionista, qualora i relativi pagamenti non siano stati effettuati con strumenti tracciabili. Parallelamente, la deducibilità delle stesse spese, ove non rimborsate, è anch’essa subordinata all’utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante.
Sempre nel solco del rafforzamento delle misure legate alla tracciabilità, il decreto prevede che la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dai lavoratori autonomi sia ammessa solo se i relativi pagamenti risultano tracciabili. Il medesimo vincolo si applica anche alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, comprese quelle sostenute per incarichi conferiti ad altri professionisti o per trasferte di dipendenti, laddove deducibili in base alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo.
Altra rilevante novità in materia di reddito di lavoro autonomo riguarda la qualificazione di specifiche componenti reddituali: non concorrono più alla sua determinazione né gli interessi e proventi finanziari, ora espressamente ricondotti ai redditi di capitale, né le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o associazioni professionali, che confluiscono nella categoria dei redditi diversi e sono assoggettate a imposta sostitutiva del 26 per cento.
Il decreto interviene anche sulla disciplina del riporto delle perdite fiscali. In particolare, è stato introdotto un criterio rigido di quantificazione del patrimonio netto ai fini della determinazione delle perdite riportabili, qualora si attivi il cosiddetto test di vitalità. A differenza della formulazione previgente, che prevedeva un’eliminazione proporzionale dei conferimenti effettuati nei ventiquattro mesi antecedenti, la nuova impostazione stabilisce una decurtazione automatica pari al doppio dei conferimenti e versamenti eseguiti nello stesso arco temporale. Una semplificazione nei calcoli, che tuttavia rischia di produrre effetti distorsivi, soprattutto laddove il valore economico del patrimonio netto coincida, sostanzialmente, con quello contabile: in tali ipotesi, l’abbattimento in misura fissa risulta difficilmente giustificabile.
Nel complesso, un intervento senz’altro condivisibile è la limitazione dell’obbligo di tracciabilità alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute nel solo territorio nazionale: una correzione di buon senso, se si considera che estendere tale vincolo anche ai pagamenti effettuati all’estero risultava difficilmente giustificabile, trattandosi di settori nei quali l’esigenza di controllo fiscale è riferita esclusivamente al contesto interno.
Maggiori perplessità, invece, suscitano le ulteriori previsioni. In particolare, l’indeducibilità di tali spese in capo al professionista in assenza di pagamento tracciabile, accanto alla tassazione del relativo rimborso analitico quando riaddebitato al committente, determina una duplice penalizzazione: il professionista è chiamato a tassare una spesa che, al contempo, non può dedurre. Pur ispirate a un principio di coerenza con la disciplina già applicabile alle imprese, tale misura introduce elementi di rigidità che rischia di produrre effetti distorsivi rispetto all’obiettivo dichiarato dal legislatore.
In un sistema tributario che fatica a trovare un equilibrio tra controllo e semplificazione, ogni irrigidimento dovrebbe essere attentamente bilanciato da esigenze di effettiva razionalità.