Distribuzioni non proporzionali: l’Agenzia ha davvero creato un’ipotesi di detassazione?
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Sulla risposta n. 90/2026 dell’Agenzia delle Entrate ci siamo già soffermati in un precedente contributo, evidenziando come la qualificazione come sopravvenienza attiva della quota eccedente di utili distribuiti in misura non proporzionale produca evidenti tensioni sistemiche.
Il caso esaminato riguardava una distribuzione non proporzionale di utili effettuata da una società di capitali a favore di soci anch’essi società di capitali, dunque soggetti al regime di parziale esenzione dei dividendi di cui all’articolo 89 del TUIR (PEX). In tale contesto, l’Agenzia afferma che, laddove la distribuzione non sia funzionale alla mera ripartizione degli utili ma risponda a esigenze finanziarie di uno dei soci, la parte eccedente rispetto alla quota proporzionale non possa essere qualificata come dividendo, bensì come sopravvenienza attiva imponibile integralmente.
Nel precedente contributo abbiamo sottolineato come tale impostazione determini, da un lato, una duplicazione del prelievo su utili già tassati in capo alla società e, dall’altro, un’evidente asimmetria, in quanto non viene riconosciuto alcun componente negativo in capo ai soci che ricevono meno.
Se però si vuole prendere sul serio la qualificazione proposta dall’Agenzia, occorre interrogarsi fino in fondo sulle sue implicazioni.
La tesi dell’Amministrazione, infatti, non si limita a incidere sul quantum imponibile: incide sulla natura stessa del provento, che cessa di essere dividendo e diventa una sopravvenienza attiva.
E come tale deve essere trattato, non solo nei casi esaminati, ma in tutti i casi analoghi.
A questo punto, il ragionamento si presta a una verifica ulteriore.
Si immagini che i soci della società che distribuisce utili non siano società di capitali, ma persone fisiche, non in regime di trasparenza. Anche in questo caso, nulla impedisce – sul piano civilistico – una distribuzione non proporzionale, deliberata all’unanimità.
Se si applicasse coerentemente la lettura dell’Agenzia, il socio che percepisce una quota eccedente rispetto alla propria partecipazione non starebbe ricevendo un dividendo, ma una sopravvenienza attiva.



