Distribuzione non proporzionale di utili: Assonime coglie nel segno
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Tra i documenti di prassi passati in rassegna nella circolare Assonime n. 17 del 24 giugno scorso, dedicata alla dichiarazione e ai versamenti delle società di capitali, figura la risposta a interpello n. 90 del 31 marzo di quest’anno in tema di distribuzione non proporzionale di utili. La collocazione non è casuale: la qualificazione fiscale di tali somme incide direttamente sulla determinazione dell’imponibile IRES che le imprese stanno per riversare in dichiarazione, e proprio per questo merita un’analisi attenta.
Il caso è lineare. Alcune società, socie di una S.p.A., chiedono conferma che gli utili loro distribuiti in misura non proporzionale alle rispettive quote, in forza di una clausola statutaria che consente all’assemblea di deliberare all’unanimità un riparto non proporzionale, costituiscano dividendi per l’intero ammontare, con applicazione dell’esclusione del 95 per cento prevista dall’articolo 89, comma 2, del TUIR. Dalla documentazione integrativa emerge che la distribuzione mira a soddisfare le esigenze di liquidità di un socio e a evitare che questi, per procurarsi risorse, ceda la propria quota alterando gli equilibri della compagine.
L’Agenzia non condivide la prospettazione. A suo avviso, ogni volta che alla distribuzione non proporzionale sia sottesa una causa diversa dalla mera divisione degli utili, le somme non possono essere considerate tout court come dividendi. Ne deriva che per il socio che riceve più del proporzionale solo la quota corrispondente alla sua partecipazione conserva natura di dividendo, mentre l’eccedenza diventa sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR, imponibile per l’intero importo.
È su questa conclusione che Assonime svolge un’analisi che si segnala per equilibrio e profondità, e che a nostro avviso coglie pienamente nel segno. Il rilievo di metodo è il più pregnante. L’Agenzia, infatti, dichiara espressamente di prescindere da ogni valutazione sulla correttezza civilistica della delibera. Ed è proprio qui, osserva Assonime, che si annida il punto debole della motivazione. Se la distribuzione è conforme allo statuto e al diritto societario, rileva l’associazione, lo scopo concreto perseguito è meritevole di tutela per l’ordinamento, e allora le somme distribuite non possono che assumere la natura di dividendi nella loro interezza, salvo che emergano argomenti di natura fiscale idonei a disconoscere tale qualificazione. Nella risposta, tali argomenti non compaiono. L’Amministrazione si limita a valorizzare la causa concreta dell’atto, costruendo su di essa una conseguenza impositiva che non trova fondamento né nel dato civilistico, accantonato in premessa, né in una specifica ragione tributaria.



