Con la risposta 129 di qualche giorno fa l’Agenzia fornisce un chiarimento, apparentemente banale, ma di ampio respiro in ordine alla definizione dell’ambito di applicazione della Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, relativa al “regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi”.
Nell’istanza il contribuente riferisce di essere una società cooperativa a mutualità prevalente, di fare parte di un gruppo internazionale e di partecipare in una società di diritto spagnolo con la quale ha anche concluso un contratto avente ad oggetto il noleggio di specifiche attrezzature impiegate dall’utilizzatore ai fini dell’esercizio della sua attività, per il quale percepisce canoni rientranti oggettivamente nell’ambito applicativo della citata Direttiva.
Il dubbio oggetto dell’istanza attiene, quindi, alla sussistenza delle condizioni di applicazione della normativa unionale sul piano soggettivo e, in particolare, alla possibilità per la società di accedere ai benefici previsti dalla normativa unionale benché tra le forme giuridiche “nominate” l’Allegato A della Direttiva non contempli espressamente le società cooperative, richiamando, di contro, oltre alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, anche gli «enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali».
La tesi interpretativa di parte - cui l’Agenzia aderisce - è che, attraverso la citata formula, che ha essenzialmente una finalità di “chiusura” del sistema - la Direttiva, coerentemente con i suoi obiettivi (indicati dalla stessa amministrazione nell’esigenza di “eliminare la doppia imposizione sui pagamenti di interessi e canoni tra società consociate di Stati membri diversi, garantendo una tassazione equa indipendentemente dalla forma giuridica dei soggetti coinvolti”), va applicata in funzione dell’attività concretamente esercitata dal soggetto che la invoca, secondo, quindi, un criterio funzionale.



