Dipendenza da intelligenza artificiale, l'Italia apre il primo fascicolo clinico al mondo: ora il diritto deve correre più veloce della Silicon Valley
di Pietro Alò e Antonello Cassone
A Venezia è stato aperto il primo fascicolo clinico ufficiale al mondo per dipendenza comportamentale da intelligenza artificiale. Una ragazza di vent’anni, presa in carico dal Servizio per le Dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale. La notizia non è cronaca, è una svolta giuridica ed economica di portata enorme. Perché nel momento in cui un sistema sanitario pubblico classifica come patologia il rapporto con un chatbot, si apre uno scenario che ha conseguenze dirette su tre fronti caldissimi: la responsabilità civile dei produttori di IA, il regime fiscale dei colossi del tech che generano profitti sull’utenza italiana e l’applicazione concreta dell’AI Act europeo entrato in vigore lo scorso anno. La primaria del Serd Laura Suardi, citata dal quotidiano Il Gazzettino, ha definito il caso “la punta di un iceberg”, aggiungendo che la macchina impara a dare al paziente le risposte che vuole sentire, generando una relazione apparentemente amicale che si trasforma in addiction. Tradotto in linguaggio giuridico, significa una cosa sola: prodotto difettoso. O quantomeno prodotto pericoloso ai sensi della disciplina europea sulla responsabilità da prodotto, recentemente aggiornata con la Direttiva UE 2024/2853, che per la prima volta include esplicitamente il software e i sistemi di IA nel perimetro della product liability. Significa che il produttore del chatbot, indipendentemente da dove abbia sede legale, può essere chiamato a rispondere del danno provocato all’utente italiano. E qui arriva il primo nodo. Le big tech che operano in Italia generano fatturati miliardari attraverso modelli conversazionali progettati per massimizzare il tempo di utilizzo, e quindi il valore pubblicitario o il pricing dell’abbonamento. È il classico modello attention economy, già condannato dall’Antitrust e da Bruxelles in più occasioni nel settore dei social network. Oggi, con l’IA generativa, la stessa logica si applica a un prodotto qualitativamente diverso, perché simula una relazione umana. Il Regolamento europeo classifica come “a rischio limitato” proprio i chatbot conversazionali, imponendo obblighi di trasparenza minima. Ma il caso di Venezia dimostra che il “rischio limitato” andrebbe rivisto al rialzo, e che il legislatore europeo è già rimasto indietro rispetto alla realtà dei fatti. Sul piano fiscale la questione è altrettanto rovente. Da anni l’Italia combatte con la digital service tax, l’imposta del 3 per cento sui ricavi derivanti dai servizi digitali introdotta nel 2019 e ancora in cerca di stabilizzazione internazionale. I colossi americani dell’IA, che oggi vendono abbonamenti premium ai chatbot a milioni di utenti italiani, continuano in larga parte a sfuggire alla tassazione sul reddito grazie a strutture societarie radicate in Irlanda, Lussemburgo e Olanda. Se il Servizio Sanitario Nazionale deve farsi carico dei costi clinici di una patologia generata da un prodotto digitale estero, è giuridicamente e politicamente sostenibile che chi quel prodotto lo vende non contribuisca alla fiscalità del Paese in cui causa il danno? La domanda non è retorica, è un cantiere aperto a Bruxelles e all’OCSE da anni. E ora ha una storia clinica concreta da appoggiare sul tavolo. Sul versante della responsabilità d’impresa, le società italiane che integrano chatbot nei propri servizi al cliente, ormai migliaia tra banche, assicurazioni, telco ed e-commerce, dovrebbero leggere il caso di Venezia come un campanello d’allarme. La nuova disciplina sugli adeguati assetti, introdotta dall’articolo 2086 del codice civile e rafforzata dalla recente riforma della governance societaria del marzo 2026, impone agli amministratori di dotare l’impresa di sistemi di gestione del rischio adeguati alla natura dell’attività. Integrare un’IA conversazionale che può generare patologie nei consumatori senza prevedere meccanismi di tutela è una falla di compliance che, alla prima causa risarcitoria, può tradursi in responsabilità personale degli amministratori. Non è fantascienza, è la traiettoria che la giurisprudenza italiana ha già percorso con il gioco d’azzardo online e con i dark pattern dei social network. C’è poi un dato che gli investitori istituzionali farebbero bene a osservare con attenzione. I fondi ESG, sempre più sensibili alla “S” di Social, stanno iniziando a declassare le società tech che non garantiscono adeguati standard di tutela del benessere psicologico degli utenti. Il caso di Venezia, destinato a fare scuola in tutta Europa, può accelerare una rotazione di portafogli che già da mesi penalizza i titoli più esposti al rischio reputazionale legato all’IA. Resta un dato che dovrebbe inorgoglire tutti. Mentre gli Stati Uniti dibattono se l’IA debba essere “regolamentata” e mentre la Cina la utilizza come strumento di controllo sociale, l’Italia è il primo Paese al mondo a riconoscere clinicamente una nuova patologia generata da questa tecnologia. Lo fa con un sistema sanitario pubblico che certi osservatori internazionali continuano a giudicare arretrato, e che invece riesce a stare davanti a Silicon Valley. È un primato culturale, scientifico e giuridico che andrebbe rivendicato con orgoglio. Perché in un mondo in cui la tecnologia corre più veloce delle leggi, l’Italia ha appena dimostrato che la civiltà giuridica europea, e quella italiana in particolare, sa ancora ricordare al mercato chi è al centro: l’essere umano, non l’algoritmo.


