C’è qualcosa di profondamente paradossale nell’ordinanza della Cassazione n. 6979 del 24 marzo scorso. Non tanto per il principio affermato, che è noto e coerente, quanto per le sue conseguenze concrete. Le dimissioni rese durante il periodo protetto di maternità, se non convalidate, sono inefficaci. Questo significa che il rapporto di lavoro, giuridicamente, non si è mai interrotto. Ed è proprio da qui che nasce il problema.
Se il rapporto è ancora in essere, manca il presupposto essenziale per la NASpI: la cessazione dell’attività lavorativa. La Corte lo dice in modo lineare, quasi inevitabile. Nessuna cessazione, nessuna disoccupazione. Nessuna disoccupazione, nessuna indennità. Una catena logica perfetta, che però si scontra con la realtà dei fatti: una lavoratrice che ha lasciato il lavoro, che non percepisce più uno stipendio e che, nonostante questo, non ha diritto a nessuna tutela economica.
Il punto non è mettere in discussione la decisione della Cassazione, che è difficilmente attaccabile sul piano tecnico. Il punto è osservare il sistema nel suo complesso. La convalida delle dimissioni, prevista dall’art. 55 del D.Lgs. 151/2001, nasce come presidio di garanzia, per evitare pressioni o scelte non pienamente consapevoli in un momento delicato come la maternità. È una norma giusta, necessaria, persino doverosa.
Ma è anche una norma che, nella pratica, viene sistematicamente sottovalutata. Dalle aziende, che spesso la considerano un passaggio burocratico. Dai lavoratori, che spesso ne ignorano l’esistenza. E talvolta anche dai professionisti, che non sempre ne percepiscono la portata sostanziale. Il risultato è che un meccanismo pensato per proteggere si trasforma in un elemento di fragilità.



