Dilettanti allo sbaraglio: va messa in conto la responsabilità personale e solidale
di Gianfranco Antico
Spesso, con molta leggerezza, si pensa di costituire un’associazione sportiva, ritenendo che, trattandosi di attività dilettantistica, non sussistano particolari responsabilità. E invece, a volte, si corre il rischio di andare allo sbaraglio.
La ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, ex articolo 38, del c.c. in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone). Tale responsabilità trascende la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell’agente nell’attività dell’ente (Cass. n.19486/2009). In pratica, tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa, è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione.
In via di principio (si veda però più oltre in relazione alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024), per i debiti d’imposta che sorgono ex lege, al verificarsi del relativo presupposto tributario, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa (Cass.sent.n.11869/2024).
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