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Economia

Devoluzione del patrimonio degli ETS: le Linee Guida del Ministero del Lavoro

di Pamela Rinci

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lug 23, 2026
∙ A pagamento

Con la nota 22.6.2026 n. 9981, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le Linee Guida sulla devoluzione del patrimonio incrementale degli enti del Terzo settore, adottate ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Dlgs. 117/2017. Il documento – frutto di un gruppo di lavoro tecnico composto da Ministero, Regioni, Terzo settore e CNDCEC – è concepito come guida applicativa per uniformare la prassi degli uffici del RUNTS su tutto il territorio nazionale.

Le Linee Guida muovono dal vincolo di destinazione che presidia il patrimonio degli ETS (art. 8 del Codice) e distinguono due scenari:

- se l’ente si estingue o si scioglie, l’intero patrimonio residuo va devoluto, previo parere positivo dell’ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione di legge, ad altri enti del Terzo settore (art. 9);

- Se invece l’ente viene cancellato dal Registro – volontariamente o d’ufficio – ma prosegue l’attività secondo il diritto comune, l’obbligo si restringe al solo incremento patrimoniale maturato negli esercizi di iscrizione: il c.d. patrimonio incrementale.

La stessa regola presidia la perdita della qualifica di ONLUS, tema di stringente attualità dopo la cessazione dell’Anagrafe unica dall’1.1.2026 e la scadenza del 31.3.2026 per l’istanza di iscrizione al RUNTS.

La ratio è unitaria: la ricchezza formatasi grazie al regime promozionale del Terzo settore – agevolazioni fiscali, contributi pubblici, cinque per mille, apporto del volontariato – non può essere liberata dal vincolo di destinazione per effetto della semplice fuoriuscita dal perimetro della qualifica.

Patrimonio iniziale e finale

Per comprendere correttamente le modalità di devoluzione del patrimonio degli enti del Terzo settore, è fondamentale chiarire come si individuano il patrimonio iniziale e quello finale, elementi chiave per il calcolo dell’incremento patrimoniale soggetto a devoluzione.

Il patrimonio iniziale si riferisce, di norma, alla data di iscrizione al RUNTS; per gli enti di diritto transitorio (ODV e APS trasmigrate) retroagisce alla data di iscrizione nei previgenti registri. La consistenza si prova con i bilanci depositati presso Regione, Prefettura, Albi territoriali o RUNTS, ovvero approvati dagli organi deliberanti; in mancanza, con documentazione “certa” (rendicontazioni per contributi, estratti conto, visure catastali) idonea a una ricostruzione attendibile. Il patrimonio finale si determina da una situazione contabile quanto più prossima all’uscita dal Registro, comunque non antecedente di oltre 120 giorni la delibera, da depositare entro 30 giorni presso l’ufficio del RUNTS. Ne discende, in concreto, la necessità di predisporre situazioni infrannuali assestate, con rilevazione di ratei, risconti, ammortamenti e accantonamenti di competenza, anche fuori dalle ordinarie scadenze di bilancio.

L’incremento deve essere “effettivo”

Il passaggio qualificante riguarda il patrimonio incrementale: i prospetti contabili sono un punto di partenza, non di approdo, e la differenza tra patrimonio finale e iniziale va depurata delle variazioni non riconducibili alla qualifica di ETS.

Così, l’immobile acquisito prima dell’iscrizione resta estraneo al conteggio, salvo il maggior valore da interventi eseguiti in costanza di qualifica; il bene acquisito durante l’iscrizione vi concorre per intero, incrementato dei costi migliorativi; in caso di vendita di un cespite preesistente, la plusvalenza va espunta dal patrimonio finale (esempio ministeriale: bene iscritto a 100 e venduto a 140, si eliminano 40); se sul bene preesistente sono stati eseguiti interventi in costanza di qualifica, il corrispettivo riceve un duplice trattamento, espunto per la componente riferibile al costo originario e computato per quella riferibile ai lavori.

Gli incrementi da mere valutazioni al fair value non rilevano, perché non “reali”. I criteri si estendono alle immobilizzazioni finanziarie, mentre le variazioni di rimanenze e circolante concorrono di regola all’incremento, in quanto frutto dell’attività svolta come ETS.

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