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Fisco

Detrazione IVA più lunga: una semplificazione che chiede ordine

di Simona Baseggio e Barbara Marini

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giu 10, 2026
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Nel decreto correttivo alla riforma fiscale c’è una novità IVA che, letta in fretta, sembra un favore al contribuente: più tempo per detrarre l’imposta. L’articolo 12 del provvedimento interviene sugli articoli 19 e 25 del Dpr 633/1972 – e, per coordinamento, sui corrispondenti articoli 56 e 88 del nuovo Testo unico IVA (Dlgs 19 gennaio 2026, n. 10). Con riferimento all’articolo 19, viene spostato in avanti il termine per esercitare il diritto alla detrazione, che dall’“anno” in cui il diritto è sorto passa al “secondo anno successivo” a quello in cui il diritto è sorto. Sull’articolo 25, in parallelo, il provvedimento estende il termine per l’annotazione della fattura nel registro degli acquisti al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento, eliminando al contempo l’inciso che ancorava la registrazione al medesimo anno di ricezione.

La ratio dell’intervento, peraltro esplicitata nella relazione illustrativa, non è di concedere un generico margine di favore, ma di allineare la disciplina nazionale a una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza dell’11 febbraio 2026, causa T-689/24). Il principio affermato è che il diritto alla detrazione sorge al verificarsi del presupposto sostanziale – l’effettuazione dell’operazione – e può essere esercitato quando si verifica anche il presupposto formale del possesso di una valida fattura; il soggetto passivo conserva la facoltà di esercitarlo nella dichiarazione relativa al periodo in cui il diritto è sorto anche quando la fattura sia ricevuta dopo la chiusura di quel periodo, purché prima della presentazione della dichiarazione stessa.

È qui che la modifica assume il suo significato pratico. Il termine per esercitare la detrazione viene effettivamente ampliato, spostandosi alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto; in parallelo, il termine per annotare la fattura nel registro degli acquisti è esteso al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento. È la semplificazione vera e propria, che dà a imprese e professionisti un margine più largo per gestire fatture ricevute in ritardo, registrazioni non immediate o controlli interni più lenti, senza correre il rischio di perdere il diritto per decadenza dei termini di annotazione.

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