Detrazione IVA per i fabbricati abitativi. Cosa rischia chi costruisce
di Massimo Sirri
A dispetto della probabile incompatibilità con le disposizioni comunitarie che consentono di limitare il diritto di detrazione (articoli 176 e 177 della direttiva n. 2006/112/CE), l’amministrazione finanziaria continua a utilizzare ampiamente la norma sull’indetraibilità dell’imposta che “gravita” attorno agli immobili abitativi, contenuta nell’articolo 19-bis1, lett. i) del decreto n. 633/1972. Frequenti e spesso di rilevante importo sono infatti le contestazioni aventi per oggetto l’IVA sull’acquisto, la costruzione (che la sentenza della Corte di Cassazione n. 10266/2017 equipara all’acquisto), la locazione, il recupero, la manutenzione e, in generale, la gestione dei predetti fabbricati. Premesso che alla previsione d’indetraibilità oggettiva in questione sfuggono coloro che già subiscono gli effetti del pro-rata perché effettuano locazioni esenti e imponibili (ché altrimenti si sommerebbe penalizzazione a penalizzazione) e che vi sfuggono altresì le imprese che “hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione (o la ristrutturazione: risposta a interpello n. 25/2023) dei predetti fabbricati o delle predette porzioni” di fabbricato, è proprio su questi ultimi operatori (costruttori) che vale la pena svolgere qualche riflessione, provando a mettere a fuoco non solo possibili criticità, ma anche argomenti utilmente opponibili in caso di divergenti interpretazioni delle autorità fiscali.
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