Detrazione IVA e dichiarazione omessa: la Cassazione riafferma il primato della sostanza, mentre il legislatore costruisce la liquidazione d’ufficio
di Andrea Gaeta e Lorenzo Romano
Con l’ordinanza n. 16701 del 28 maggio scorso, la Sezione tributaria della Cassazione torna sulla spettanza della detrazione IVA in presenza di omessa dichiarazione e di omessa tenuta dei registri, riaffermando (in chiave euro-unitaria) che il diritto alla detrazione poggia sui requisiti sostanziali dell’operazione e non può essere subordinato ad adempimenti meramente formali. La pronuncia interessa non per la sua adesione a un orientamento ormai stratificato, ma per il tempismo: arriva pochi mesi dopo che la legge di bilancio 2026 ha introdotto, con l’articolo 54-bis.1 del Dpr n. 633/1972, la liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, che proprio sulla detrazione “senza registrazione” presenta uno dei profili più delicati.
Il caso di specie riguarda un contribuente, raggiunto da un avviso per IRPEF, IVA e IRAP relativo al 2009, al quale era stata contestata l’omessa presentazione della dichiarazione. La CTR, in riforma del primo grado, aveva negato la detraibilità dell’IVA sugli acquisti per la sola assenza delle liquidazioni periodiche, “a prescindere dall’esistenza di altra documentazione contabile”. È proprio questo il passaggio cassato.
La Corte ribadisce la distinzione di matrice unionale tra requisiti sostanziali e formali del diritto alla detrazione: la detrazione è parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non è limitabile (CGUE C-81/17, Zabrus Siret; C-648/16, Fontana). Ne discende (secondo indirizzo “costante”, da ultimo Cass. n. 6241/2025, conforme a Cass. n. 19938/2018) che il diritto va riconosciuto anche a fronte della mancata presentazione delle dichiarazioni (periodiche o annuale) e dell’omessa tenuta del registro acquisti, a due condizioni: che il contribuente provi i requisiti sostanziali con fatture o altra idonea documentazione, e che il diritto sia esercitato entro il termine decadenziale, riferito (precisazione di rilievo) alla dichiarazione annuale e non alle periodiche. Poiché il giudice d’appello aveva valorizzato “unicamente e genericamente” le dichiarazioni periodiche, la Corte accoglie il primo motivo e cassa con rinvio.
L’ordinanza si innesta dichiaratamente su Cass. S.U. n. 17757/2016, di cui riproduce il nucleo: il fatto costitutivo del rapporto col fisco risiede nell’effettività e liceità dell’operazione, mentre registrazione, dichiarazione e simili svolgono funzione meramente illustrativa e riepilogativa, strumentale ai controlli. Il diritto di detrazione, da tutelare in modo sostanziale ed effettivo, va riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa può ricavarsi da fatture o documentazione equivalente, restando “poco rilevante” l’osservanza degli obblighi dichiarativi. Già le Sezioni Unite, richiamando la decisione Idexx (C-590/13), avevano distinto i requisiti sostanziali (articolo 17 sesta direttiva) da quelli formali (articoli 18 e 22).



