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Fisco

Derivazione rafforzata: la riforma è servita

di Simona Baseggio e Barbara Marini

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Blast
nov 20, 2025
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Con l’approvazione del decreto correttivo in materia di IRPEF e IRES, il principio della derivazione rafforzata si appresta a vivere una nuova stagione applicativa. L’articolo 3, confermando integralmente quanto già previsto nella versione approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso luglio, interviene sull’articolo 83 del TUIR ampliando l’ambito soggettivo dei soggetti ammessi alla derivazione rafforzata, includendo espressamente anche le microimprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Si tratta di una modifica attesa, già anticipata e commentata nei mesi scorsi, che ora trova la sua definitiva consacrazione normativa: la forma abbreviata di bilancio (ex articolo 2435-bis c.c.) viene ufficialmente riconosciuta come base idonea per l’applicazione del principio della derivazione rafforzata, superando così un’asimmetria che aveva sinora escluso gran parte delle microimprese, salvo quelle disposte ad adottare la forma ordinaria. Il nuovo articolo 83, comma 1, terzo periodo, del TUIR, come riformulato, include quindi le microimprese che, pur potendo redigere il bilancio secondo il formato semplificato previsto dall’articolo 2435-ter c.c., optano invece per la forma abbreviata di cui all’articolo 2435-bis c.c., rinunciando alle semplificazioni contabili proprie del regime micro.

L’intervento legislativo, per quanto tecnicamente circoscritto, si inserisce in una traiettoria di coerenza con il disegno di riforma fiscale tracciato dalla legge delega n. 111/2023. Il principio della derivazione rafforzata, che consente di determinare il reddito d’impresa in coerenza con le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottate in bilancio, mira infatti ad allineare quanto più possibile i valori fiscali a quelli civilistici, riducendo le duplicazioni interpretative e gli scollamenti tra contabilità e dichiarazione. Nel solco di tale impostazione, il legislatore riconosce che anche bilanci non ordinari, purché redatti in forma abbreviata e con adeguati presìdi qualitativi, possono costituire una base attendibile per la determinazione del reddito imponibile. È un riconoscimento implicito della maturità contabile di molte microimprese, che, pur mantenendo un profilo dimensionale contenuto, adottano prassi contabili ispirate a criteri di sostanza economica e rappresentazione veritiera.

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