Dall’8 dicembre 2025 è attiva la delega unica per i servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Uno strumento nato per semplificare, che rischia però di complicarsi per come viene interpretato. Perché quando il contribuente entra con il suo SPID nella sua area riservata e delega lo studio, quella delega è già certificata. L’identità è già verificata. La volontà è già manifesta. Eppure, qualcuno si sta complicando la vita.
Facciamo due passi indietro.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024 prevede due modalità distinte per il conferimento della delega. Il punto 6.2 disciplina il conferimento diretto tramite area riservata del contribuente. Il punto 6.3 disciplina il conferimento tramite intermediario con file XML firmato elettronicamente e obblighi documentali precisi: registro cronologico, conservazione decennale, identificazione formale del delegante.
Come già illustrato nell’articolo di Stefano Dovier su Blast, la prima modalità è semplice. Il contribuente accede con SPID, CIE o CNS. Seleziona l’intermediario, sceglie i servizi, conferma. La seconda modalità prevede che lo studio raccolga la delega, identifichi il delegante con copia del documento, predisponga il file XML firmato elettronicamente, lo trasmetta all’Agenzia. E poi tenga il registro cronologico, annoti quotidianamente ogni delega, conservi tutto per dieci anni.
Due strade completamente diverse. La domanda è: perché questa differenza? La risposta sta nella natura del processo di identificazione. Quando il contribuente accede con SPID, CIE o CNS, si identifica attraverso un sistema pubblico certificato dallo Stato. Lo SPID è rilasciato da gestori accreditati da AgID. La CIE è emessa dal Ministero dell’Interno. La CNS è uno strumento di autenticazione digitale qualificata. Quando clicca “conferma delega” nella sua area riservata, manifesta la propria volontà in modo diretto, tracciabile digitalmente. L’identificazione è già garantita. La volontà è già certificata.



