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Decreto legislativo 231/2001: i 24 anni (portati male) della responsabilità amministrativa degli enti. Brevi note per una riforma auspicabile (anzi necessaria)
Fisco

Decreto legislativo 231/2001: i 24 anni (portati male) della responsabilità amministrativa degli enti. Brevi note per una riforma auspicabile (anzi necessaria)

di Fulvio Orlando

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Blast
lug 23, 2025
∙ A pagamento
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Decreto legislativo 231/2001: i 24 anni (portati male) della responsabilità amministrativa degli enti. Brevi note per una riforma auspicabile (anzi necessaria)
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Il decreto legislativo 231/2001 ha rappresentato un’indubbia novità nel panorama legislativo italiano, avendo introdotto nell’ordinamento la responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti conseguenti la commissione di reati presupposto da parte di soggetti interni all’ente, in posizione apicale o subordinata, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

Il decreto di fatto consegnava all’oblio giuridico l’ormai desueto brocardo societas delinquere non potest: se pure è vero, infatti, che la responsabilità penale è personale (articolo 27 Cost.), nulla esclude che al reato commesso dal singolo nell’interesse e a vantaggio dell’ente possa conseguire una responsabilità di ordine amministrativo anche per quest’ultimo. Logica vuole, infatti, che laddove sia l’impresa a beneficiare del profitto del reato, ancor prima dei suoi vertici, debba essere la stessa a doversi fare carico delle conseguenze sanzionatorie, soprattutto economiche.

Il decreto manifestava dunque uno scopo nobile: realizzare nel nostro ordinamento una forma di co-regolamentazione statale-privata dei rischi derivanti dalla gestione illecita di attività economiche, incentivando gli enti collettivi a contribuire alla prevenzione di determinati reati, mediante una adeguata (e soprattutto effettiva) organizzazione interna.

La logica di partenza era dunque preventiva e premiale: affidare alle imprese un ruolo attivo nella prevenzione della criminalità di impresa, riconoscendo loro, a fronte dell’adozione ed all’applicazione di Modelli di Organizzazione volti a gestire il rischio reato, l’esimente da responsabilità (in tal senso, Prospettive di riforma della responsabilità “amministrativa” degli enti, Position Paper, a cura di Confindustria, marzo 2025). Evidente la ratio del “sinallagma”: a fronte di un efficace processo di compliance predisposto ante delictum il destino dell’ente sarebbe rimasto distinto da quello del singolo: intangibile il primo anche a fronte di accertate responsabilità del secondo.

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