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Fisco

Decreto fiscale: rottamazione quinquies, pagamenti PA ai professionisti e un pacchetto di interventi a tutto campo

di Simona Baseggio e Barbara Marini

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mag 15, 2026
∙ A pagamento

Accanto alle modifiche sul concordato preventivo biennale, la conversione del decreto-legge n. 38/2026 porta con sé un pacchetto di interventi tutt’altro che marginale. Due, in particolare, meritano un commento più ampio: la cosiddetta “rottamazione quinquies” estesa ai tributi degli enti territoriali e l’allentamento della stretta sui pagamenti della pubblica amministrazione ai professionisti.

Il nuovo articolo 10-bis estende la procedura di definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025 ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 da regioni ed enti locali, comprensivi di tributi locali (IMU, TARI, tributi minori), sanzioni amministrative e violazioni del codice della strada. Restano fuori soltanto i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. Il meccanismo, per i carichi degli enti territoriali, si avvia con la messa a disposizione dei dati dal 15 settembre 2026 e con un termine per la dichiarazione di adesione tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026. Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in cinquantaquattro rate bimestrali, con interessi al 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027. Per le sanzioni del codice della strada, la definizione opera limitatamente a interessi e somme maturate a titolo di aggio.

Si aggiunge, sul fronte della rottamazione “erariale” già in essere, una tolleranza di cinque giorni sui ritardi di versamento della prima e dell’ultima rata, attraverso la modifica del comma 95 della legge n. 199/2025.

Il secondo intervento di rilievo riguarda un terreno su cui ci eravamo già soffermati: il regime dei pagamenti della pubblica amministrazione ai professionisti. Per coglierne la rilevanza occorre ricordare che la legge di bilancio per il 2026 aveva introdotto un nuovo comma 1-ter all’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, dedicato specificamente agli esercenti arti e professioni. La disposizione, destinata a operare dal 15 giugno 2026, estendeva l’obbligo di verifica della regolarità fiscale anche ai pagamenti di importo non superiore a cinquemila euro corrisposti ai professionisti per la loro attività, ivi inclusa quella resa in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Il punto più delicato, però, era altrove: la verifica andava effettuata indipendentemente dalla soglia del debito iscritto a ruolo, dovendosi accertare l’inadempimento “di qualunque ammontare”.

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