Decreto 231/2001: verso una riforma strutturale della responsabilità dell’ente
di Andrea Tordini
Il 2026 si apre con una consapevolezza ormai condivisa da tempo negli ambienti della dottrina e della prassi applicativa: il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha raggiunto una fase di maturità che rende necessaria una revisione organica. Questa esigenza emerge anche dalla Relazione conclusiva del Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia, coordinato dal Presidente di sezione della Corte di cassazione.
Il documento propone un intervento di razionalizzazione del testo, finalizzato soprattutto a superare criticità applicative stratificatesi in oltre vent’anni di vigenza del decreto, mantenendo intatte le scelte di fondo operate dal legislatore del 2001.
Un sistema cresciuto per addizioni successive
L’attuale assetto della responsabilità amministrativa degli enti è il risultato di un progressivo ampliamento del catalogo dei reati presupposto, realizzato attraverso interventi settoriali e spesso eterogenei.
Dal 2007, con l’introduzione dell’articolo 25-septies in materia di omicidio colposo e lesioni colpose con violazione della normativa antinfortunistica, fino al D.Lgs. n. 121/2011 sui reati ambientali, il perimetro applicativo del decreto si è infatti esteso ben oltre l’originaria criminalità economica.
Questo sviluppo ha rafforzato il ruolo preventivo della disciplina, ma ha anche prodotto disarmonie sanzionatorie e incertezze sistematiche, soprattutto nei rapporti tra gravità del reato-presupposto e risposta punitiva dell’ente. La Relazione del Tavolo tecnico evidenzia come l’attuale frammentazione delle cornici edittali comprometta la proporzionalità della sanzione e, in alcuni casi, la sua effettiva funzione deterrente.
La colpa di organizzazione come fulcro imputativo (proposta di riforma)
Il cuore della proposta di riforma riguarda i criteri di imputazione della responsabilità dell’ente. Il Tavolo tecnico propone di elevare la colpa di organizzazione a elemento costitutivo dell’illecito, superando la tradizionale distinzione tra reati commessi da soggetti apicali e reati commessi da sottoposti.



