Basterà davvero una legge, per quanto severa, a risolvere il problema delle occupazioni abusive?
Il nuovo pacchetto di riforme, dalla Legge 80/2025 alla bozza del cosiddetto Ddl sfratti 2025–2026, punta tutto sulla rapidità e sulla forza dell’esecuzione.
L’idea è chiara: norme più dure per procedure più veloci. Ma per chi vive quotidianamente le aule di tribunale e la complessità della materia, la sensazione è che la soluzione non possa essere così lineare.
Il punto di partenza: un sistema inefficiente, ma garantista
Per comprendere il senso della riforma, occorre partire da ciò che il sistema era e, in parte, è ancora.
Il procedimento di sfratto disciplinato dagli articoli 657 e successivi c.p.c. è, nella sua struttura, coerente con la tradizione garantista del nostro ordinamento:
il giudice verifica la legittimità della pretesa;
l’inquilino ha diritto di opporsi;
l’esecuzione avviene sotto controllo giurisdizionale.
Con il passare degli anni, però, si è compreso che questa architettura normativa si andava a scontrare con una realtà molto più complessa.
Tra tempi biblici, rinvii, difficoltà esecutive, accessi ripetuti dell’ufficiale giudiziario: il risultato è che il diritto del proprietario, pur riconosciuto sulla carta, era in realtà inefficace. È da questo che nasce la nuova riforma normativa.
La svolta penale: il nuovo reato di occupazione abusiva
Il primo vero cambio di passo arriva con la Legge n. 80/2025, che introduce nel codice penale una nuova fattispecie, l’articolo 634-bis, dedicata all’occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui.
Per chi occupa abusivamente un immobile destinato a domicilio altrui, la pena è la reclusione da 2 a 7 anni. La norma punisce non solo l’occupante materiale, ma anche chi organizza o promuove l’occupazione, chi la agevola e chi ne trae profitto.
Non si tratta di un semplice ritocco sanzionatorio, ma di una vera e propria ridefinizione del fenomeno in chiave penalistica. L’occupazione abusiva non è più soltanto un illecito tra privati, ma diventa una questione di ordine pubblico.
Già a questo punto appare evidente una prima tensione: l’uso del diritto penale come strumento di gestione di un problema sociale complesso rischia di essere una risposta più simbolica che effettiva. Il diritto penale, per sua natura, infatti, interviene quando il fatto si è già verificato; difficilmente può incidere sulle cause che lo hanno generato.
Il vero cambio di paradigma: dalla giurisdizione all’urgenza
Se la riforma penale rappresenta un segnale forte, è tuttavia sul piano della procedura civile che si coglie il cambiamento più profondo.
Le nuove disposizioni, e ancor più il Ddl sfratti (che, lo ricordiamo, deve ancora passare da Camera e Senato) introducono una logica completamente diversa rispetto al passato: una logica fondata sulla rapidità, sull’immediatezza e sull’effettività dell’esecuzione.
Nel caso in cui sia ancora in corso un contratto di locazione, la riforma introduce uno strumento innovativo: la cosiddetta ingiunzione di rilascio per finita locazione, modellata sul procedimento monitorio.
Il proprietario può proporre ricorso e il giudice, verificata la fondatezza della domanda, emette un decreto entro 15 giorni, con il quale dispone il rilascio dell’immobile a decorrere dalla data di scadenza del contratto, senza necessità di ulteriori passaggi processuali.
Se, invece, il contratto è già scaduto, il giudice fissa un termine per il rilascio compreso tra un minimo di 30 e un massimo di 60 giorni. Prevista anche una penale pari all’1 per cento del canone mensile per ogni giorno di permanenza nell’immobile.
In presenza di situazioni documentali chiare (tranne in caso di morosità) può essere evitata anche l’udienza di convalida. Questo significa che il giudice può decidere direttamente sulla base degli atti, con una significativa accelerazione dei tempi.



