Danni da “notitia criminis” infondata: l’intervento del Pubblico Ministero spezza il nesso e salva l’Agenzia
di Emilio De Santis
Nel complesso e spesso accidentato rapporto tra Fisco e contribuente, l’azione risarcitoria nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria rappresenta l’ultima, faticosa trincea. Quando un accertamento fiscale viene annullato dai giudici tributari e il parallelo procedimento penale si conclude con un’archiviazione, la domanda sorge spontanea, quasi ineludibile: chi risponde dei danni subiti da un’impresa paralizzata dai sequestri e macchiata nella reputazione commerciale?
La risposta fornita dal Tribunale di Bologna con la sentenza n. 1 del 1° gennaio 2026, offre uno spaccato di diritto che, pur tecnicamente ineccepibile alla luce della giurisprudenza di legittimità, lascia un retrogusto amaro per il contribuente virtuoso, delineando un perimetro di responsabilità civile dell’Erario estremamente ristretto, quasi impervio.
La vicenda trae origine da una verifica fiscale condotta nei confronti di una società di capitali e del suo legale rappresentante, culminata nella notifica di un Processo Verbale di Constatazione e di successivi avvisi di accertamento per gli anni d’imposta dal 2014 al 2017. L’Ufficio contestava, in particolare, presunte irregolarità su operazioni non imponibili IVA, riqualificandole erroneamente nell’ambito di frodi fiscali, oltre a rilievi minori ai fini IRES per omesse contabilizzazioni di componenti positivi.



