Dall’associazione alla STP: il costo rivalutato delle quote sopravvive alla trasformazione
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Con la risposta a interpello n. 123/2026 l’Agenzia delle Entrate affronta una questione di sicuro interesse pratico per gli studi professionali avviati lungo il percorso dell’aggregazione: la sorte del costo fiscale rideterminato delle quote quando l’associazione professionale si trasforma in una società tra professionisti.
Il caso è lineare. Un’associazione tra professionisti composta da undici dottori commercialisti ha deliberato la propria trasformazione in una STP costituita nella forma di società a responsabilità limitata, operazione che fruisce del regime di neutralità fiscale previsto dall’articolo 177-bis del TUIR. Nel corso del 2026 alcuni soci intendono però avvalersi della rideterminazione del costo fiscale delle quote dell’associazione, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001, assumendo come valore di partenza quello risultante da perizia giurata alla data del 1° gennaio 2026 e assolvendo la relativa imposta sostitutiva. Di qui il quesito: il costo così rivalutato può essere riconosciuto anche alle quote della S.r.l. che i medesimi soci verranno a detenere una volta perfezionata la trasformazione?
Sul primo profilo l’Agenzia non incontra ostacoli. Dopo la modifica dell’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR operata dal decreto-legge n. 84 del 2025, anche le plusvalenze realizzate mediante cessione di quote detenute in associazioni professionali costituiscono redditi diversi. Ne consegue che i soci possono legittimamente rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2026 ai fini del calcolo delle plusvalenze di cui alle citate lettere c) e c-bis).


