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Fisco

Dalla tutela “in loco” alla deriva “a tavolino”: quale futuro per l’azione dell’Agenzia delle Entrate?

di Vincenzo Fusco

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mar 09, 2026
∙ A pagamento

L’accelerazione della giurisprudenza CEDU sul versante dei poteri istruttori tributari sta producendo, senz’altro, l’apprezzabile effetto di innalzare il livello delle garanzie procedimentali per gli accessi in loco, imponendo che l’ingerenza dell’Amministrazione finanziaria nei locali dell’attività economica e nella sfera informativa del contribuente sia governata da presupposti determinati, da garanzie effettive contro arbitrii e da rimedi immediatamente esperibili.

Questo filone, avviato da Italgomme (6 febbraio 2025), è stato ribadito in Agrisud (11 dicembre 2025) e si è esteso a profili contigui, come l’accesso ai dati bancari in Ferrieri e Bonassisa (8 gennaio 2026), fino alla recentissima pronuncia dello scorso 5 marzo sui locali promiscui, che ha confermato l’inadeguatezza dell’autorizzazione priva di motivazione e ha riconosciuto persino un risarcimento del danno morale, ribadendo l’inefficacia dei ricorsi ex post.

Orbene, fermo il più che ragguardevole traguardo che contribuisce a dare slancio all’indirizzo volto a dare piena attuazione alle garanzie del contribuente in ambito istruttorio, ci si chiede quale può essere l’impatto nella futura attività di indagine erariale.

È lecito ipotizzare che, a questo punto, l’Amministrazione si interroghi sull’utilità di svolgere accessi presso il contribuente, paventando il rischio che un ordinario strumento di acquisizione probatoria possa trasformarsi in un grimaldello per scardinare l’attività ispettiva; e ciò specie laddove la motivazione dell’autorizzazione continua a rimanere esposta all’accusa di genericità e permanga l’assenza di un vero controllo giurisdizionale ex ante, come la stessa Corte EDU – muovendo dall’articolo 46 CEDU – ha espressamente sollecitato.

D’altra parte, almeno per ora, la risposta del legislatore si è mostrata debole e inefficace, inserendo quell’inciso nell’articolo 12, comma 1, dello Statuto che ha tutto il sapore della “normicciuola” messa lì per “salvare le apparenze”.

La tentazione serpeggiante in seno all’Amministrazione potrebbe allora essere quella di depotenziare le verifiche tramite accessi in loco, spostando l’asse su attività di indagine meno aggredibili sul piano istruttorio, quali richieste documentali e incroci di banche dati, oggi peraltro potenziate dall’utilizzo dell’AI.

Ciò potrebbe condurre all’utilizzo smodato e generalizzato delle indagini a tavolino, nate per lo più per dare riscontro ad elementi oggettivi o per la correzione di errori materiali, inidonee però nei casi in cui la ricostruzione del fatto e l’ipotetica lesività degli interessi erariali è subordinata ad un’istruttoria formata progressivamente attraverso il confronto diretto verificatori-contribuente.

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