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Fisco

Dalla svolta delle Sezioni Unite al filtro della conformità: quando la legge di bilancio cambia la rinuncia abdicativa

di Daniele Muritano

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gen 09, 2026
∙ A pagamento

Con la sentenza 11 agosto 2025, n. 23093, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ammesso la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, determinandone l’acquisto a titolo originario da parte dello Stato ai sensi dell’articolo 827 c.c., che disciplina la sorte dei beni vacanti. Nessuna accettazione è necessaria: lo Stato diventa proprietario ex lege. La Corte di cassazione ha chiarito che anche una rinuncia “egoistica” è lecita, ma che il rinunciante resta responsabile per le obbligazioni pregresse.

La pronuncia ha segnato una svolta culturale: la proprietà privata non è un vincolo irrevocabile, ma un diritto disponibile, anche in senso negativo. La Corte di cassazione ha superato un tabù giuridico e fiscale: l’idea che non sia possibile liberarsi della proprietà, anche quando rappresenta solo un peso, pena il sospetto di volere eludere obblighi. Non è così: la libertà di rinunciare è parte della libertà di disporre.

L’articolo 1, comma 731, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevede ora la nullità dell’atto di rinuncia se non è accompagnato dalla documentazione che attesti la conformità dell’immobile alla normativa vigente, «ivi compresa» quella urbanistica, ambientale e sismica. È la prima risposta normativa alla svolta delle Sezioni Unite: e arriva, significativamente, per via contabile. Tradotto: si potrà rinunciare solo a immobili perfettamente regolari.

Va riconosciuto che l’intento della norma non è privo di una sua logica pubblicistica: evitare che lo Stato acquisisca, per effetto dell’articolo 827 c.c., beni gravati da irregolarità o passività potenzialmente costose (ambientali, urbanistiche, strutturali), trasferendo sulla collettività l’onere di situazioni spesso stratificate nel tempo. In questa prospettiva, un filtro preventivo può apparire ragionevole. Il problema è che il filtro scelto è costruito in termini assoluti e indifferenziati, e finisce per trasformarsi, nella pratica, in una condizione difficilmente sostenibile: non seleziona i casi davvero critici, ma pretende una conformità onnicomprensiva e complessa da verificare, generando un effetto sostanzialmente preclusivo che rischia di essere più dannoso della stessa acquisizione pubblica che si vorrebbe evitare.

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