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Fisco

Dalla soglia del domicilio alla soglia del dato, le garanzie da rafforzare

di Marco Cramarossa

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giu 18, 2026
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Il recente orientamento della Cassazione in materia di indagini finanziarie (ordinanze nn. 19956 e 19960 del 15 giugno scorso) segna un passaggio importante nel rapporto tra poteri istruttori del Fisco e tutela del contribuente. Se l’accesso ai dati bancari incide su informazioni riconducibili alla sfera privata, l’autorizzazione non può più essere trattata come un mero atto interno, sottratto a un effettivo sindacato. Deve invece presentare un contenuto minimo che consenta di verificare, anche ex post, presupposti, oggetto e limiti dell’ingerenza. In difetto, le risultanze acquisite diventano inutilizzabili nella parte in cui fondano la pretesa tributaria.

Il principio si inserisce in un solco ormai aperto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Prima con Italgomme, in tema di accessi presso la sede o i locali del contribuente, poi con Ferrieri e Bonassisa, in tema di accesso ai dati bancari, la Corte CEDU ha posto al centro non tanto l’esistenza del potere istruttorio, quanto la qualità della disciplina che lo governa, la proporzione dell’ingerenza e la presenza di rimedi effettivi. Il punto, dunque, non è negare all’Amministrazione la possibilità di acquisire informazioni, ma pretendere che l’acquisizione avvenga entro un perimetro legale sufficientemente definito e controllabile.

Questo schema si proietta oggi, con ancora maggiore urgenza, sull’istruttoria tributaria fondata sui dati. L’Amministrazione dispone di un patrimonio informativo crescente, alimentato da banche dati interne, interoperabilità tra archivi, tecniche di analisi del rischio e utilizzo di informazioni pubblicamente disponibili. In questo contesto, la questione non si esaurisce nell’atto finale, ma si sposta sempre più a monte, nel momento in cui i dati vengono estratti, selezionati, combinati, pesati e trasformati in indice di anomalia fiscale. È qui che si forma la genealogia dell’accertamento. Ed è qui che le garanzie mostrano ancora un’evidente insufficienza.

La maggiore disponibilità del dato, infatti, non coincide con la sua attendibilità. Né la facile reperibilità equivale, di per sé, a pertinenza, esattezza o aggiornamento. Quanto più l’azione amministrativa si fonda su masse informative eterogenee, tanto più diventa essenziale presidiare la qualità della fonte, la coerenza dei criteri selettivi, la tracciabilità dei passaggi logici e la verificabilità del trattamento. Il tema riguarda tanto i dati presenti nelle banche dati pubbliche quanto quelli desumibili da informazioni aperte o pubblicamente accessibili, comprese quelle diffuse sui social. Non è sufficiente escludere il data scraping per ritenere risolto il problema. Resta infatti centrale la disciplina dell’uso fiscale delle informazioni disponibili, della loro elaborazione e del loro possibile impiego come base di selezione o di supporto istruttorio.

Sotto questo profilo, il nodo non è soltanto quello della liceità formale dell’acquisizione, ma anche quello della affidabilità sostanziale del dato impiegato. Un dato incompleto, decontestualizzato o non aggiornato può generare correlazioni apparenti, amplificare anomalie solo statistiche e orientare la selezione del rischio verso esiti distorti. In una istruttoria data-driven, l’errore non si annida soltanto nella conclusione finale, ma può annidarsi molto prima, nella scelta del dataset, nella qualità delle fonti, nel modo in cui le informazioni vengono aggregate o confrontate. Per questa ragione, il tema delle garanzie non riguarda più soltanto l’accesso all’informazione, ma anche la qualità metodologica del suo trattamento.

Ne discende un ulteriore corollario. Quanto più la pretesa tributaria è preceduta da passaggi automatizzati o semi-automatizzati di analisi, tanto più occorre che il contribuente possa conoscere, almeno nei suoi elementi essenziali, la filiera logica che ha condotto alla sua selezione. Non si tratta di pretendere la rivelazione integrale degli strumenti investigativi o dell’architettura dei modelli di rischio, ma di assicurare un livello minimo di trasparenza sufficiente a rendere controllabili la pertinenza delle fonti utilizzate, la coerenza del percorso seguito e la proporzione dell’ingerenza. In mancanza, il rischio è che il contribuente si trovi a difendersi solo contro il risultato finale, senza poter realmente contestare la qualità del processo che lo ha generato.

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