Dalla giurisprudenza di merito un altro passo avanti per il rimborso della ritenuta sui dividendi ai soggetti extra-UE
di Annalisa Cazzato
Con la pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Pescara n. 93/7/26 del 17 febbraio scorso, un altro importante passo in avanti è stato compiuto nella direzione di riconoscere il diritto al rimborso delle ritenute applicate dalle società italiane, sostituti d’imposta, sui dividendi percepiti da soci esteri (americani, nello specifico) in relazione alla parte di ritenuta eccedente quella che sarebbe stata applicata se il percettore (beneficiario) fosse stato un soggetto residente nel territorio dello Stato, in un Paese comunitario o in un altro dello Spazio economico europeo, purchè “collaborativo”.
Il principio di diritto affermato con la sentenza non è certamente nuovo perché non si tratta del primo vulnus giurisprudenziale alla posizione notoriamente restrittiva dell’amministrazione finanziaria sul punto (oltre alla sentenza oggetto di impugnazione nel caso di specie - la 509 del 2024 - si vedano anche la sentenza di II grado dell’Abruzzo n. 635 del 2023, la sentenza sempre di II grado dell’Abruzzo n. 557 del 2023 e la sentenza I grado Pescara n. 283 del 2024); tuttavia, questa nuova pronuncia - se da un lato sottende una persistente volontà difensiva dell’Agenzia che, con molta probabilità, stante l’ingenza degli interessi in gioco, non intenderà rinunciare all’ultima chance offerta dalla Cassazione - dall’altro, sembra delineare un nuovo importante tassello (anche solo numerico) a favore della posizione dei soggetti extra-UE
Nello specifico, la Corte di Giustizia di II Grado degli Abruzzi - sede distaccata di Pescara - con la sentenza inizialmente riportata, ha confermato l’orientamento del giudice di prime cure che aveva accolto il ricorso presentato da una società americana avverso il diniego di rimborso IRES per l’anno d’imposta 2018, riconoscendo la violazione del principio di non discriminazione previsto dall’articolo 63 del Trattato dell’Unione europea (che notoriamente sancisce il divieto di tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi, ossia di tutte le misure che “sono idonee a dissuadere i non residenti dal compiere investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membro dal compierne in altri Stati”). Nel giudizio di primo grado, infatti, i giudici erano pervenuti, così, ad ammettere il diritto alla restituzione della differenza tra la ritenuta applicata dal socio italiano (nella misura del 5 per cento, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, della Convenzione Italia/Stati Uniti) e quella che avrebbe trovato applicazione se la società beneficiaria fosse stata residente (nella misura dell’1,2 per cento ai sensi dell’articolo 27, comma 3-ter del DPR 600 del 1973).



