Tra le disposizioni contenute nel decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, una delle novità più interessanti riguarda il tema dell’accertamento fondato sull’antieconomicità delle operazioni.
Con l’introduzione della nuova previsione, il legislatore interviene su una materia che negli ultimi anni ha dato luogo ad un intenso dibattito giurisprudenziale, individuando un punto di equilibrio tra l’esigenza dell’Amministrazione finanziaria di contrastare fenomeni evasivi e il principio secondo cui il Fisco non può sostituirsi all’imprenditore nella valutazione della convenienza economica delle sue scelte.
La disposizione stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, la semplice difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio può assumere rilievo soltanto come indice sintomatico dell’esistenza di maggiori componenti positivi di reddito o della carenza di inerenza di componenti negativi. Tale indice, tuttavia, non è di per sé sufficiente. Lo scostamento deve essere accompagnato da ulteriori elementi indiziari, valutati nel loro complesso, dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza oppure, in alternativa, deve trattarsi di una difformità talmente evidente e significativa da risultare manifesta e rilevante.
La portata della disposizione va ben oltre il suo contenuto letterale. Essa interviene infatti su uno degli strumenti più frequentemente utilizzati nell’attività accertativa, chiarendo che l’antieconomicità non costituisce una prova dell’evasione né della non inerenza, ma rappresenta esclusivamente un elemento presuntivo, il cui valore deve essere corroborato da ulteriori circostanze oggettive.


