Criptoattività: come dichiarare i proventi derivanti dall’attività di staking
di Maurizio Nadalutti
Le criptovalute sempre più stanno assumendo la funzione di strumento alternativo agli ordinari impieghi di denaro ai fini di investimento.
Mediante un’attenta attività di “trading” utilizzando le valute virtuali è infatti possibile trarre profitto sfruttando le variazioni di valore – talvolta repentine – nel tempo delle stesse.
Nel contesto delle cripto-attività, altra valida fonte di guadagno può risultare l’attività di staking, che si sostanzia essenzialmente in un processo utilizzato per la creazione di nuove criptovalute mediante il meccanismo “Proof of Stake”. In pratica, un soggetto che detiene criptovalute può partecipare alla produzione e alla validazione di nuovi blocchi proposti da altri validatori, utilizzando tali proprie criptovalute (come stake), le quali vengono poste sotto un “vincolo di indisponibilità” per il tempo necessario alla produzione e alla convalida dei blocchi della relativa blockchain.
Per ogni blocco creato, il validatore, a fronte del “vincolo di indisponibilità”, riceve una ricompensa sotto forma di valuta virtuale.
Con la legge di Bilancio 2023 è stato statuito che le remunerazioni ottenute a fronte dell’esercizio dell’attività di staking costituiscono redditi diversi, posto che la disposizione di cui alla lettera c-sexies) dell’articolo 67, comma 1, del Tuir, ricomprende in tale categoria reddituale anche i proventi realizzati mediante la “detenzione di cripto-attività”.
Ma nella dichiarazione dei redditi dove vanno indicati tali proventi?
Nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi è riportato che sia le plusvalenze, sia gli altri proventi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. c-sexies), del Tuir, vanno dichiarati nel quadro RT, sezione V-A, anche se tale sezione sarebbe specificatamente dedicata alle sole “plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività”. In sostanza, stando a quanto riportato nelle istruzioni della dichiarazione, i proventi conseguiti per effetto dell’esercizio di attività di staking, ancorché non risultino tecnicamente “plusvalenze”, vanno comunque dichiarati nel quadro RT.
In questo contesto, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 68, comma 9-bis, del Tuir, “i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione”. Ciò significa che i redditi derivanti dall’attività di staking sono da sottoporre ad imposizione per il loro intero ammontare, senza la possibilità di decurtare dalla base imponibile alcun componente negativo.
In particolare, come specificato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 30/E del 27/10/2023, qualora l’importo percepito a fronte dell’esercizio dell’attività di staking risulti diminuito da una commissione – generalmente determinata in percentuale – trattenuta dal gestore della piattaforma, l’importo da tassare è comunque il provento lordo.
Non è possibile portare a scomputo di detti proventi nemmeno eventuali minusvalenze realizzate per effetto di altre operazioni eseguite con cripto-attività, posto che, sempre ai sensi dell’articolo 68, comma 9-bis, del Tuir, le minusvalenze sono scomputabili solo dalle plusvalenze.
Per il 2024 si potrà invece tenere conto – in diminuzione dalla base imponibile – della “franchigia” di 2.000 euro (che comunque riguarda complessivamente tutti i proventi da cripto-attività conseguiti nel medesimo periodo d’imposta). Ciò non sarà più possibile dal 2025: infatti, con la legge di Bilancio 2025 è stata eliminata detta “franchigia”, con la conseguenza che le remunerazioni conseguite nell’anno in corso andranno sottoposte a tassazione per intero.
Infine, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Dlgs 461/1997, i proventi derivanti dall’attività di staking sono soggetti all’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
Di seguito si riporta un esempio di compilazione della dichiarazione dei redditi.
Un contribuente residente in Italia nel corso del 2024 ha conseguito remunerazioni (lorde) dall’attività di staking per euro 5.000: gli “accrediti” sono stati pari a 4.500 euro, 500 euro costituiscono le commissioni trattenute dal gestore della piattaforma.
Come si è sopra riportato, ai sensi della disposizione recata dall’articolo 68, comma 9-bis, del Tuir, vanno sottoposti ad imposizione i proventi lordi, ovvero 5.000 euro.
Si può invece considerare in diminuzione dal reddito la c.d. “franchigia” di 2.000 euro. Ne deriva che il reddito imponibile risulta pari a 3.000 euro. L’imposta sostitutiva del 26 per cento dovuta ammonta pertanto a 780 euro.
Ecco, dunque, come va compilato il quadro RT.