Credito R&S: non si può cambiare il regolamento a partita finita
di Andrea Daglio, Francesco Licenziato, Matteo Piva, Francesco Viggiani
La sentenza del Consiglio di Stato di ieri sul credito d’imposta Ricerca & Sviluppo segna un passaggio che va oltre il singolo diniego di certificazione. È come se il giudice amministrativo avesse ricordato un principio elementare, ma spesso dimenticato nella stagione degli accertamenti seriali: una partita non può essere giudicata, anni dopo, con un regolamento entrato in vigore quando quella partita era già stata giocata. Nel caso esaminato, il TAR Lazio aveva annullato il diniego del MIMIT fondato sull’applicazione retroattiva dei parametri più restrittivi del Manuale di Frascati, e il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero e dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’impostazione del primo giudice.
Il cuore della decisione è netto: per i periodi anteriori alla riforma introdotta dalla legge n. 160/2019, la spettanza del credito R&S deve essere valutata esclusivamente alla luce del quadro normativo vigente nel periodo d’imposta di riferimento, secondo il principio del tempus regit actum. Prima di tale intervento, il perimetro dell’agevolazione era definito dall’articolo 3 del D.L. n. 145/2013 e dal decreto interministeriale del 27 maggio 2015, non dai cinque criteri del Manuale di Frascati 2015.
La portata della pronuncia è particolarmente rilevante perché il Consiglio di Stato qualifica l’evoluzione normativa come innovativa, non interpretativa. Solo dal periodo d’imposta 2020 il legislatore ha adottato una nozione più restrittiva di R&S, fondata sul rispetto congiunto dei criteri di novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità, con una nozione di “novità” intesa come avanzamento conoscitivo non ancora acquisito a livello generale e non come semplice innovazione interna all’impresa.
Questo passaggio è decisivo. Se il Manuale di Frascati fosse stato già “immanente” nell’ordinamento, non sarebbe stato necessario un intervento legislativo espresso per introdurlo come parametro vincolante. Il Consiglio di Stato lo afferma con chiarezza: il recepimento operato dalla legge n. 160/2019 conferma che, fino a quel momento, quei criteri non avevano trovato ingresso nel sistema normativo interno.



